Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2003, n. 16294
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Il giudice di rinvio può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle precedenti fasi, a condizione che si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D C C - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BATTISTA GIANDOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso l'avvocato P P, che lo rappresenta ma difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GLOBO COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 19445/2000 proposto da:
MASSA LIDIA VEDOVA DI LISA, DI LISA FABIO, DI LISA MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 42, presso l'avvocato S B, che li rappresenta e difendo, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GLOBO COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, BATTISTA GIANDOMENICO, BATTISTA GIUSEPPE, RICCI ADRIANA, PICCHIOTTI FRANCO, SANTORO ENRICA, IANIERI ANTONIETTA, MERCANTI MARCELLA VEDOVA LI GATTI, SERRI FERDINANDO, LO PRESTI PIETRO, RIVETTA GIORGIO MARIA, FABRIZIO MARIO, PIRASI FRANCESCO, SENZIO SAVINO VITO VINCENZO, RIVANO GIOVANNI, SERRI PIETRO;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 22447/00 proposto da:
GLOBO COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA, 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PICCHIOTTI MAURO nella qualità di erede di PICCHIOTTI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso l'avvocato SINAGR SARATINI, rappresentato e difeso dagli avvocati AUGUSTO SINAGRA, FRANCO SABATINI, giusta mandato a margine del controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
IANIERI MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO SUOZZI 68, presso l'avvocato LIVIO GAGLIARDINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
MASSA LIDIA, DI LISA FABIO, DI LISA MAURO, BATTISTA GIANDOMENICO, BATTISTA GIUSEPPE, SANTORO ENRICA, RICCI ADRIANA, MERCANTI MARCELLA, SERRI FERDINANDO, LO PRESTI PIETRO, RIVETTA GIORGIO MARIA, FABRIZIO MARIO, PIRANI FRANCESCO, SENZIO SAVINO VITO VINCENZO, RIVANO GIOVANNI, SERRI PIETRO;
- intimati -
avverso la sent. n. 2150/1999 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 5 luglio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il contro ricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato Picardi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto degli altri ricorsi;
udito per la ricorrente Massa Lidia l'Avvocato Bucalo che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'estinzione del ricorso B;
estinzione del ricorso Globo nei confronti di P e B e accoglimento del resto;
accoglimento del ricorso eredi D L.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'11 - 19 gennaio 1984 la Globo Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, convenne in giudizio gli ex amministratori della società N E D L, G e G B, B S, F P, E S e F P, nonché gli ex sindaci G R, G M R, M F, P L G, A l, A R, P L P e l'ex direttore generale V V S S, esponendo che dagli atti acquisiti dal commissario liquidatore era emerso:
che il D L, quale presidente del consiglio di amministrazione, aveva stipulato con la CAMAR s.r.l. un contratto preliminare in data 14 luglio 1980, registrato il 31 luglio successivo, per l'acquisto, al prezzo di L. 875.000.000, di un fabbricato in Roma, via dell'Imbrecciato, n. 71/B, da destinare a sede sociale ed uffici;
che il 2 dicembre 1980 il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, aveva autorizzato l'acquisto dell'immobile per il prezzo di L. 1.350.000.000;
che il 19 febbraio 1981 il consiglio di amministrazione aveva autorizzato il presidente a trattare l'acquisto di due corpi di fabbrica, sempre di proprietà della CAMAR, annessi al predetto edificio, per un prezzo da concordarsi;
che ara stato altresì rinvenuto, tra i documenti dell'archivio, un altro contratto preliminare, del pari datato 14 luglio 1990, ma non registrato, avente ad oggetto l'acquisto del medesimo immobile di Via dell'Imbrecciato per il diverso prezzo di L. 1.350.000.000;
che il 24 aprile 1991 il consiglio di amministrazione aveva autorizzato il D L ad acquistare l'edificio a L.
1.500.000.000 e i due annessi corpi di fabbrica a L. 350.000.000;
che con atto pubblico del 29 aprile 1981 la società aveva acquistato a L.
1.500.000.000 il solo fabbricato principale;
che il 10 dicembre 1981 il consigliere di amministrazione Giandomanico B aveva stipulato con la CAMAR un contratto preliminare per l'acquisto dei due separati corpi di fabbrica al prezzo di L. 450.000.000;
che in base a detto preliminare la Globo aveva successivamente stipulato il contratto definitivo;
che, così operando, il D L e gli altri amministratori e sindaci avevano agito in violazione dei doveri inerenti alle rispettive cariche, arrecando un danno alla società, la quale, per effetto di quei contratti preliminari, aveva acquistato gli immobili a prezzi maggiori;
che, in particolare, l'acquisto dell'edificio principale aveva comportato un maggior esborso di L. 475.000.000, pari alla differenza tra il prezzo fissato nel preliminare ufficiale e quello concordato con l'altro preliminare, ed un ulteriore maggior esborso di L. 150.000.000 rispetto alla sposa autorizzata dal consiglio di amministrazione;
tale acquisto, per giunta, non comprendeva i due corpi di fabbrica accessori, oggetto, invece, del preliminare registrato: corpi acquistati, successivamente, per il prezzo di L. 450.000.000 sulla base di un preliminare stipulato infedelmente dal B, con un maggior esborso di L. 100.000.000 rispetto al prezzo fissato dal consiglio in sede di autorizzazione.
La Globo chiese, pertanto, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa.
Resistettero i convenuti e l'adito Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti del solo D L - che condannò al pagamento di L. 1.070.000.000 - respingendola quanto agli altri. Sul gravame principale del D L, che contestava ogni sua responsabilità, e quello incidentale della Globo, che chiedeva estendersi la responsabilità agli altri convenuti e determinarsi il danno in misura maggiore, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 aprile 1990, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, riconobbe la responsabilità sia del D L che di G e G B, del S, del P, della lieri, della R e del L P, ma la determinò nella minor somma di L. 309.000.000 (corrispondenti alla differenza di L. 150.000.000, rivalutate, tra il prezzo di acquisto del corpo di fabbrica principale e il prezzo di L.
1.350.000.000 concordato nel preliminare non registrato), escludendo ulteriori danni per la società. Proposero ricorso per cassazione G e G B, il P, il L P e la lieri;
la Globo, il D L, il S e la R proposero ricorso incidentale.
Questa Corte, con sentenza del 7 maggio 1993, respinse