Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 09424

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2023, n. 09424
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09424
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PU CA avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. ASSUNTA COCOMELLO, per per l'inammissibilità;
uditi gli avvocati LUCIO CRICRI' e VINCENZO MAIELLO che, in difesa di PU CA, si riportano ai motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 16/6/2022 ha rigettato il riesame avverso il decreto con il quale il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI il 20/5/2022, ai sensi degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240, primo comma e 240 bis cod. pen., ha disposto il sequestro preventivo del conto corrente bancario e di una unità immobiliare nei confronti di PU CA, quale moglie di RO CI, sottoposto a indagine in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 648 ter e 648 ter.1 e 416 bis.1 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ME AP che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9 ultima parte con riferimento alla carenza di motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione del provvedimento ablativo. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale, pure a fronte di una specifica censura sul punto, avrebbe del tutto omesso di motivare quanto alla riferibilità dei beni sequestrati a CI RO piuttosto che alla formale intestataria che, d'altro canto, a fronte degli elementi indicati, sarebbe anche la sostanziale proprietaria degli stessi avendo una propria autonoma capacità reddituale. Sul punto, infatti, il giudice del riesame, facendo riferimento al solo fumus commissi de//citi nei confronti di CI RO, non avrebbe indicato alcun elemento dal quale poter inferire che l'intestazione dell'appartamento sia fittizia e che le somme attive del conto corrente siano allo stesso attribuibili.

1.2. Violazione di legge con riferimento alla mancanza di motivazione in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 125, comma 3 cod. proc. pen. circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della c.d. confisca allargata nonché per omessa valutazione del contenuto della consulenza tecnica depositata. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli elementi emersi circa l'attività svolta dalla società nel corso degli anni e, non tenendo in alcuna considerazione la consulenza tecnica depositata, in assenza di una verifica dell'attività della società e degli appalti da questa gestiti nel corso degli anni, non avrebbe in effetti motivato quanto all'effettiva esistenza dei presupposti previsti per l'applicazione dell'art. 240 bis cod. pen.

1.3. Violazione di

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