Cass. civ., sez. III, sentenza 06/11/2024, n. 28593

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Sentenza
6 novembre 2024
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6 novembre 2024

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L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia del solo vincolo di destinazione generato con tale atto, non anche dei successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/11/2024, n. 28593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28593
Data del deposito : 6 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 11113/2022 Numero sezionale 1836/2024 Numero di raccolta generale 28593/2024 Data pubblicazione 06/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE AZIONE REVOCATORIA DI FONDO Composta da PATRIMONIALE - EFFETTI FRANCO DE STEFANO - Presidente - PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere - AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - R.G. n. 11113/2022 RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- Cron. ____________ SALVATORE SAIJA - Consigliere - UP - 15/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11113/2022 R.G. proposto da FALLIMENTO F.LLI BISSON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Renzo Villanova - ricorrente principale -

contro

OTTEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Righi - ricorrente incidentale - nonché

contro

OR NI TT

- intimato -

Avverso la sentenza n. 2832/2021 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 16 novembre 2021; Numero registro generale 11113/2022 Numero sezionale 1836/2024 Numero di raccolta generale 28593/2024 Data pubblicazione 06/11/2024 udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 15 maggio 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso per il rigetto di ambedue i ricorsi;
udito l'Avv. GIUSEPPE RENZO VILLANOVA, per parte ricorrente;
uditi l'Avv. DARIO LUNARDON, per delega dell'Avv. ALBERTO RIGHI, per parte controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 261/15, emessa in data 3 novembre 2015 ed annotata nei Pubblici registri Immobiliari il 31 dicembre 2015, il Tribunale di Vicenza, accogliendo l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. proposta (con domanda trascritta nei RR.II. il 7 maggio 2013) dalla Curatela del fallimento Fratelli Bisson s.r.l. in liquidazione, dichiarò la inefficacia dell'atto (pubblico del 4 giugno 2010 per notar Fietta) di costituzione del fondo patrimoniale nel quale AN OT FI aveva conferito beni immobili di sua proprietà.

2. La Curatela fallimentare promosse innanzi il Tribunale di Padova due distinte procedure espropriative immobiliari, di cui l'una (con pignoramento trascritto nei RR.II. in data 12 dicembre 2016) in danno del suo debitore diretto, AN OT FI e l'altra (con pignoramento trascritto nei RR.II. in data 22 maggio 2017), ai sensi degli artt. 2901, ultimo comma, e 2902, primo comma, cod. civ., in danno della Ottel s.r.l., acquirente di cespiti, inclusi nel fondo patrimoniale oggetto della azione revocatoria, dalla moglie di AN OT FI, SU IG, che li aveva a sua volta acquistati dal marito.

3. Avverso i due procedimenti, dispiegò separate opposizioni la Ottel s.r.l., adducendo la titolarità di un diritto di proprietà sui beni immobili opponibile al procedente, in ragione della prevalenza del r.g. n. 11113/2022 2 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 11113/2022 Numero sezionale 1836/2024 Numero di raccolta generale 28593/2024 Data pubblicazione 06/11/2024 proprio acquisto, dacché avvenuto con atto di compravendita trascritto (il giorno 5 agosto 2016) in epoca antecedente ai pignoramenti.

4. Sospese ambedue le espropriazioni, instaurate le fasi di merito del giudizio e riunite le controversie, l'adito Tribunale di Padova accolse le opposizioni, dichiarando l'insussistenza del diritto della Curatela fallimentare a procedere alle intentate esecuzioni.

5. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l'appello interposto dalla Curatela fallimentare, compensando le spese del grado. Per quanto qui ancora d'interesse, la Corte d'appello veneziana ha rilevato l'anteriorità della trascrizione degli atti di alienazione (tanto di quello dal FI alla IG, quanto di quello da quest'ultima alla Ottel s.r.l.) rispetto alla trascrizione degli atti di pignoramento eseguiti dalla Curatela fallimentare;
ha ritenuto poi che l'effetto della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale (esito di domanda trascritta prima della trascrizione degli atti di alienazione) non importasse «la inefficacia di un separato e successivo atto di alienazione che il debitore abbia concluso e che non derivi, direttamente o in via mediata, all'atto revocato».

6. Ricorre per cassazione la Curatela del fallimento Fratelli Bisson s.r.l. in liquidazione, affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso, la Ottel s.r.l., dispiegando altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, cui a sua volta resiste la Curatela.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

8. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso del rigetto di ambedue i ricorsi.

9. La causa è stata discussa alla pubblica udienza in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, quarto comma, 2902, primo comma, r.g. n. 11113/2022 3 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 11113/2022 Numero sezionale 1836/2024 Numero di raccolta generale 28593/2024 Data pubblicazione 06/11/2024 2910, secondo comma, 2644 e 2652, primo comma, num. 5, cod. civ. nonché degli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria avente ad oggetto l'atto costitutivo di fondo patrimoniale non comporti l'inefficacia di un separato e successivo atto di alienazione di beni inclusi nel fondo che il debitore abbia concluso, ancorché la trascrizione della domanda ex art. 2901 cod. civ. sia anteriore a quella dell'atto di alienazione. Assume, in estrema sintesi, che il felice esito dell'azione revocatoria determini l'inefficacia dell'atto lesivo, consentendo la successiva azione esecutiva anche in danno del terzo, senza alcuna limitazione ai soli atti traslativi, ma con riferimento ad ogni atto di sottrazione di beni alla garanzia del credito, compreso l'atto (da ritenersi di disposizione del patrimonio) di costituzione di fondo patrimoniale;
deduce, poi, che la trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, per l'effetto di pubblicità che da essa si genera, determina l'opponibilità erga omnes della sentenza di accoglimento della stessa, con inefficacia verso i terzi dei successivi atti di disposizione compiuti dal debitore.

1.1. Il motivo è infondato. La questione con esso posta concerne, breviter, gli effetti della sentenza di accoglimento di un'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. di un fondo

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