Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/04/2018, n. 14859
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISSA MBAYE SALL nato il 15/05/1964 avverso la sentenza del 01/10/2015 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere M C;e R.G. 593/2017 M Ova Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l'erronea applicazione dell'art.474 c.p. e la carenza di motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità per i reati di cui agli artt.474 e 648 c.p. Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi apprezzare la mancanza di specificità dei motivi, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell'art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell'inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473). Le motivazioni svolte dal giudice d'appello non risultano poi viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutte le doglianze contenute nell'appello, e ribadito - in conformità dell'insegnamento di questa Corte (v. da ultimo, Cass.Sez.II, n.12452/2008 Rv.239745) - che integra il delitto di cui all'art.474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, non rilevando - a tal fine - la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, in quanto la norma citata, in via principale e diretta tutela, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le ooere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. La Corte d'Appello ha quindi correttamente affermato che il delitto di ricettazione di cui all'art.648 c.p. e quello di commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art.474 c.p. possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sotto ii profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, (Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.5-7.6.2001, Rv.219771). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 000.
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