Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2016, n. 22398
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L'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo è subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, sicché la censura che investa l'esito negativo della corrispondente verifica compiuta dal Consiglio Nazionale Forense, il quale, avvalendosi della documentazione acquisita attraverso l'IMI (International Market Information System), abbia ritenuto inidoneo il titolo esibito dall'istante perché rilasciato da un organismo diverso da quello competente, si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata.
Sul provvedimento
Testo completo
| 22398/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. G C - Primo Presidente - Presidente Aggiunto Dott. R R Dott. G A - Presidente Sez. R.G. 4378/2016 Cron.22393 Dott. V R - Consigliere Dott. S B - Consigliere Rep. Dott. A D - Consigliere Ud. 11.10.2016 Dott. G B - Consigliere C.I. Dott. G T - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. S P ha pronunciato la seguente disciplinare avvocati SENTENZA PIETRI A, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato P C, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Brugnoletti & Associati in Roma, via A. Bertoloni n. 26/B;
-ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
nonché nei confronti di: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI;
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE PROCURATORE GENERALE DELLA D'APPELLO DI CAGLIARI;
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE 573/16 SUPREMA DI CASSAZIONE;
intimati - avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 199 del 2015, depositata in data 24 dicembre 2015, notificata il 13 gennaio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. S P;
sentito, per il ricorrente, l'Avvocato P C;
sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
A P veniva iscritto alla Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti del COA di Sassari il 20 giugno 2013 in virtù del titolo di Avocat conseguito in Romania. Il COA di Sassari, con decisione in data 28 novembre 2013, disponeva la cancellazione dall'elenco degli avvocati stabiliti annesso all'Albo dell'Avocat A P, iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania. La decisione scaturiva dalla verifica del titolo avviata a seguito della circolare del CNF del 25 settembre 2013, avente ad oggetto l'organizzazione dell'avvocatura in Romania e della nota del Ministero della giustizia italiano del 20 settembre 2013, cui seguiva l'apertura di procedimento di cancellazione;
verifica cui seguiva l'apertura di procedimento di cancellazione. Il COA rilevava che il P aveva chiesto l'iscrizione all'elenco speciale in quanto iscritto alla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, della struttura Pompiliu Bota Ordine Costituzional, Struttura Bota, e cioè in base a un titolo rilasciato da un organo che, alla luce delle informazioni fornite dal Ministero della giustizia della Romania, della circolare del CNF concernente la iscrizione degli avvocati provenienti dalla Romania e della nota del Ministero della giustizia italiano del 20 settembre 2013, non poteva ritenersi abilitato al rilascio del titolo di Avocat. -2- In particolare, dalla citata documentazione emergeva che potevano essere riconosciuti in Italia, ai fini della iscrizione nell'elenco degli avvocati stabilizzati, i soli titoli di Avocat rilasciati dalla UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti), con sede in Bucarest, Palatul de Justitie, mentre l'iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti, struttura BOTA). Avverso la decisione del COA il P proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense. Il CNF riteneva corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione europea denominato IMI (Internal Market Information System) - il cui utilizzo è divenuto obbligatorio in materia ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, l'unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo è la UNBR tradizionale. Ad avviso del CNF, l'accertamento fatto dal Ministero della giustizia, di cui alla nota del 20 settembre 2013, doveva ritenersi vincolante, in quanto le informazioni provenienti dall'autorità competente della Romania nell'ambito del sistema IMI rivestono carattere ufficiale. E ciò consentiva di ritenere infondato il motivo con cui si censurava la decisione del COA perché basata su una dichiarazione di una funzionaria del Ministero della giustizia romeno, atteso che l'accertamento compiuto dal Ministero italiano prescindeva completamente da tale dichiarazione;
così come dovevano ritenersi irrilevanti le sentenze emesse dai giudici della Romania riguardanti controversie in cui era coinvolta l'organizzazione BOTA e/o professionisti ad essa iscritti, non essendo il P stato parte di quei giudizi, inidonei comunque ad inficiare il sistema IMI. Il CNF riteneva, infine, sussistente l'interesse pubblico alla rimozione della iscrizione nell'albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante allo svolgimento della professione. -3- Avverso questa sentenza il P ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, chiedendo la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato. Il COA di Sassari non ha svolto difese. La trattazione della istanza cautelare veniva disposta per l'adunanza camerale del 22 marzo 2016. Con ordinanza n. 6465 del 2016 l'istanza è stata rigettata. La trattazione del ricorso nel merito è quindi stata fissata per l'udienza pubblica dell'11 ottobre 2016. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che le notifiche del procedimento conclusosi con la sua cancellazione siano state effettuate a mezzo pec, anche se, in considerazione della natura del procedimento, le regole applicabili erano quelle del processo amministrativo, nel quale tali notificazioni non sarebbero consentite (decreto-legge n. 179 del 2012, art. 16-quater, comma 3-bis). Con il secondo motivo il ricorrente deduce eccesso di potere, risultando il provvedimento di cancellazione rispondente piuttosto all'esigenza di limitare le iscrizioni che non alla effettiva verifica