Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2024, n. 19751
Sentenza
17 aprile 2024
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17 aprile 2024
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Massime • 1
In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.
Sul provvedimento
Testo completo
ART.94 19751-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - EUGENIA SERRAO Sent. n. sez. 438/2024 -CC 17/04/2024 VINCENZO PEZZELLA - Relatore - R.G.N. 7483/2024 ALESSANDRO RANALDI DANIELE EN NN SA NG RICCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla i. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. LUCIA ODELLO, che na chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e degli Avv. FrancTobia Caputo e Avv. Ladislao Massari per il ricorrente che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Nex RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8 gennaio 2024 il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 24 novembre 2023 con la quale il GIP del Tribunale di Lecce aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LL ON in quanto indagato dei seguenti reati. ⚫ insieme ad altri indagati: B) per il delitto di cui agli artt. 416 bis.
1. cod. pen., 74 comma 1, 2, 3, 4 e 5 del d.P.R. 309/90, come modificato dalla legge n. 49 del 21/2/2006, per essersi associati tra loro e, al fine di commettere più delitti di importazione, acquisto, detenzione a fini di cessione, cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefa- centi del tipo marijuana, hashish, cocaina ed eroina, con i ruoli di seguito rispetti- vamente indicati;
(...) in particolare, LL ON, partecipe, forniva abitual- mente sostanza stupefacente ed armi fungendo da intermediario nei rapporti con altri canali di rifornimento in Calabria. Con le aggravanti: dell'essere gli associati in numero superiore a dieci;
dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti;
dell'avere commesso il fatto al fine يلم di agevole l'associazione di tipo mafioso di cui al capo A) dell'imputazione poiché i proventi dell'attività illecita confluivano nelle casse dell'organizzazione mafiosa. In San Pietro V.co, Trepuzzi e altrove dal 21/05/2020 con permanenza • In concorso con AL NZ: B28) per i delitti di cui agli art. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, perché LL forniva sostanza stupefacente del tipo marijuana per la somma di euro 1000; In Trepuzzi in data antecedente e prossima al 12/2/2021 • In concorso con De MA MI: B33) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90, perché in concorso tra loro, anche in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, LL vendeva a De MA che acquistava per la successiva cessione a terzi stupefacente per la somma non inferiore a 8500,00 Єuro, nonché vendeva due kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana;
In Trepuzzi, il 12/2/2021 • In concorso con AL NZ e LL OS: B35) per il delitto di cui all'art. 2, 4, 7 L. n. 895/67, perché in concorso tra loro, detenevano una pistola calibro 7; In Galatina, il 9/1/2021. 2 B36) per il delitto di cui agli artt., art. 2, 4, 7 L. n. 895/67 perché in con- corso tra loro, portavano nella pubblica via, trasportandole, diverse armi non me- glio identificate;
In Taviano, il 9/1/2021. 2. Ricorre il LL, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per nullità dell'ordinanza caute- lare genetica in mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP. Il ricorrente si duole della mancanza dell'autonoma valutazione da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza dispositiva della misura cautelare. Vi sarebbe stato un assoluto appiattimento sulle risultanze dell'attività di p.g. e sulle contestazioni dell'accusa, mancando quel quid pluris che rende com- prensibile il percorso valutativo compiuto nell'applicazione della misura. Il provvedimento sarebbe redatto mediante un ampio uso della tecnica del copia-incolla oltre che della trascrizione delle captazioni, anche nella parte relativa alle considerazioni della richiesta di applicazione della misura. Si riporta il passaggio posto a pagina 46 dell'orcinanza per sottolinearne l'identicità con quello di cui a pagina 44 della richiesta di misura cautelare. Del resto, si aggiunge che l'ordinanza impugnata presenta appena 5 pagine aggiuntive rispetto alla richiesta del PM, a fronte di 25 indagati e 39 contestazioni, al fine di evidenziare la mancanza di un'autonoma valutazione. Il ricorrente evidenzia che indicativa delle modalità di redazione dell'esten- sore sarebbe la parte relativa alla contestazione del reato associativo mafioso lad- dove dopo un lunghissimo richiamo testuale, di 88 pagine, della richiesta del P.M., si indicano poi le ragioni di non condivisione dell'assunto accusatorio. In tal modo, secondo la tesi del ricorrente, il giudicante avrebbe voluto acquisire la "patente" di autonomia argomentativa e motivazionale per poi proce- dere ad aderire acriticamente alle richieste cautelari dal P.M. Si richiama l'orientamento di questa Corte secondo cui la necessaria auto- noma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di effettuare uno specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione alle singole posizioni e contestazioni. E tale prescrizione non può rite- nersi assolta per il solo fatto che l'ordinanza, redatta con la tecnica del c.d. copia- incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cau- telari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice, così come la diversa gradazione delle misure, non costituiscono, di per sé, 3° indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta caute- lare. Ci si duole che la specifica deduzione difensiva sul punto sarebbe stata ri- tenuta infondata senza un adeguato confronto con la stessa. Si precisa che ad essere censurata non è la mancanza di originalità grafica del provvedimento genetico ma l'inesistente argomentazione autonoma sulla gra- vità indiziaria in relazione alla partecipazione del LL al sodalizio finalizzato al narcotraffico. Né si ritiene rilevante l'avvenuta esclusione della sussistenza dell'aggra- vante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. e all'art. 74 comma 5 d.P.R. 309/90 in quanto la mancanza di autonoma valutazione riguarda la specifica posizione pro- cessuale del LL. Con un secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione alla mancanza di gravità indiziaria sulla fattispecie di cui al capo B) della rubrica (art. 74 commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 309/90). Si lamenta la carenza dei gravi indizi nell'ambito di un quadro complessi- vamente confuso dove la partecipazione al sodalizio criminale viene tratta esclu- sivamente dalle singole condotte di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in un ristretto arco temporale, di soli due mesi, non coincidente con il più ampio spazio di operatività dell'associazione. Ci si duole che l'ordinanza impugnata abbia completamente ignorato quanto dedotto dalla difesa ed abbia tralasciato emergenze istruttorie evidente- mente in contrasto con la ricostruzione indiziaria operata. Il ricorrente, consapevole dell'impossibilità di proporre in questa sede una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, evidenzia il mancato esame delle censure difensive e l'automatica conclusione della sussistenza della gravità indiziaria attraverso la partecipazione ai presunti reati scopo dell'associazione in materia di droga e armi. Si richiamano i principi stabiliti da questa Corte in relazione al rapporto tra il presunto fornitore e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, eviden- ziando che gli indici di valenza indiziaria indicati dal Gip nell'ordinanza genetica mal si conciliano con l'apporto permanente che deve caratterizzare la partecipa- zione al sodalizio criminoso integrante il delitto previsto dall'articolo 74 d.P.R. 309/90. Si sottolinea che l'essere venuto in contatto, in poche circostanze ed in un arco temporale particolarmente breve, con alcuni soggetti inseriti nell'associazione non può ritenersi indice di appartenenza stabile al sodalizio criminale venendo meno il requisito della permanenza dell'apporto che deve caratterizzare il soggetto interno all'organizzazione rispetto al mero concorrente nel reato, tanto più nel caso 4 come quello che ci occupa, che vede un unico episodio ex articolo 73 d.P.R. 309/90, contestato solo al capo 33. Precisa il ricorrente che per configurare un'associazione ex articolo 74 oc- corre che il vincolo associativo abbia natura permanente o almeno stabile e sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Mentre, il mero concorso è un accordo per la realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro. Si contesta che il tribunale del riesame, a fronte dei rilievi difensivi, abbia valorizzato la natura continuativa dei rapporti commerciali tra il LL e il gruppo capeggiato dal De MA, mentre si sarebbe potuto parlare esclusivamente della reiterazione di singole condotte di reato in concorso. Con un terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 comma 3 e 292 cod. proc. pen. per insussistenza delle esigenze cautelari e non operatività della presunzione ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 309 co. 9 cod. proc. pen. per elusione degli elementi favorevoli all'indagato. Ci si duole della carenza