Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 09958

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 09958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09958
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GUIDETTI LUCA nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 28/10/1963 LUCCHINI SILVANA nato a ARONA il 06/10/1946 GATTUSO ANNUNZIATA nato a PHILIPPEVILLE( ALGERIA) il 13/05/1938 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato M F si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 05.07.2021, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 07.10.2015 dal G.u.p. Tribunale di Novara, dichiarava non doversi procedere nei confronti di G L, L Silvana e G Annunziata in ordine ai reati loro ascritti ai capi B) e C) della rubrica, perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, nei confronti del G, in anni uno e mesi sei di reclusione e, nei confronti della G, in anni , uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata, ivi compresa la condanna nei confronti della L alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

1.1.Gli imputati, in particolare, erano ritenuti responsabili del reato di cui al capo A)- bancarotta impropria per false comunicazioni sociali, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223 co. 2 n. 1 R.D. n. 267 del 1942, in relazione all'art. 2621 cod. civ.- per avere, in concorso tra loro, il G in qualità di amministratore unico fino al 12.11.2008 e quale amministratore di fatto successivamente, la L in qualità di amministratore unico fino al 18.03.2011 e la G in qualità di amministratore unico fino al 01.06.2012 e successivamente di liquidatore, cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società Comfly s.r.l. — dichiarata fallita con sentenza del 05.07.2012 dal Tribunale di Novara — esponendo, nei bilanci dal 2007 al 2010, fatti materiali non rispondenti al vero ed omettendo informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, alterandone sensibilmente la rappresentazione, al fine di consentire alla fallita di proseguire illecitamente la propria attività, 'n tal modo determinando un notevole aggravio del dissesto, a ragione di una variazione del risultato economico di esercizio superiore al 5% e di una variazione del patrimonio netto superiore al 1%;
in particolare, erano appostate, a partire dal bilancio dell'anno 2007, rimanenze di magazzino appositamente sovrastimate, al solo fine di nascondere le perdite di esercizio e la situazione di decozione della fallita ed erano altresì appostate e rettificate soltanto con il bilancio dell'anno 2011, fatture da emettere, ma invero mai emesse, sulla controllante (G.Elle Shoes s.r.I.), contabilizzate per un complessivo importo pari ad euro 107.000. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma del difensore di fiducia, avv. M F, affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deducono:

2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la fattispecie criminosa contestata, nonostante il mancato accertamento della verificazione dell evento tipico individuato dalla disposizione incriminatrice quale elemento essenziale della fattispecie;
in particolare, è evento tipico del reato di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 R.D. n. 267 del 1942 il dissesto o l'aggravio del dissesto della società fallita, pacificamente configurandosi la fattispecie in questione quale fattispecie di danno, a fronte di una condotta di mero pericolo prevista dall'art. 2621 cod. civ.;
nel caso di specie, invero, l'omessa svalutazione del magazzino, in quanto volta ad occultare perdite già esistenti, non determinava il dissesto o il protrarsi del dissesto della compagine sociale, dovendosi pertanto concludere che la condotta attribuita agli imputati era punita dai giudici di merito in quanto mera condotta e non perché eziologicamente collegata all'evento tipico;

2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità degli imputati, attribuendo valenza penale non all'evento tipico della decozione della società, ma alla mera manifestazione di tale situazione economica, dovendosi invero sottolineare che l'alterata rappresentazione in bilancio dei dati societari, pur determinando una ingannevole percezione della realtà, non è sicuramente idonea a provoc:arne una modificazione;
l'apparato argomentativo sotteso alla sentenza impugnata deve inoltre ritenersi manifestamente illogico e contraddittorio, laddove ravvisa nella manifestazione di un fatto preesistente, ovverosia il dissesto economico, il fatto concreto che integra l'evento tipico del reato e non invece il suo presupposto;
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