Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2023, n. 18916
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In tema di aggio per l'attività di riscossione, la conciliazione giudiziale con cui venga ridotta la pretesa impositiva, non avendo natura novativa, non fa venir meno il diritto al pagamento dell'aggio ed il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della cartella provvisoria, solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22159/2017 Numero sezionale 418/2023 Numero di raccolta generale 18916/2023 Data pubblicazione 04/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: aggio di riscossione – conciliazione giudiziale - diritto al rimborso – Composta da: GI IO - Presidente - Giovanni La Rocca - Consigliere - Giuseppe Fuochi Tinarelli - Consigliere - Tania Hmeljak - Consigliere – UP – 07/03/2023 Giancarlo Triscari - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22159 del ruolo generale dell'anno 2017 proposto da: Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- ricorrente -
contro
Numero registro generale 22159/2017 Numero sezionale 418/2023 Numero di raccolta generale 18916/2023 Banco BPM s.p.a., già Banca Popolare di Milano s.c. a r.l., quale Data pubblicazione 04/07/2023 società derivante dalla fusione per unione di Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. e Banca Popolare Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Zoppini, Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Corvace per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio del primo difensore;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 691/17/2017, depositata in data 23 febbraio 2017;
udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 7 marzo 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto Mucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la Banca Popolare di Milano s.c. a r.l. (ora Banco BPM s.p.a.) aveva proposto ricorso avverso il diniego di rimborso della somma corrisposta a titolo di aggio richiesto con la notifica di una cartella di pagamento da parte del concessionario per la riscossione a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in conseguenza della notifica di un avviso di accertamento nei confronti della medesima società;
in particolare, dopo avere eseguito il pagamento della somma iscritta a ruolo comprensiva dell'aggio, la società aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento;
la controversia con l'Agenzia delle entrate era stata definita con un conciliazione giudiziale, in conseguenza della quale la società aveva richiesto al concessionario per la a riscossione il rimborso di quanto versato a titolo di aggio;
la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso;
2 Numero registro generale 22159/2017 Numero sezionale 418/2023 Numero di raccolta generale 18916/2023 avverso la pronuncia del giudice di primo grado il concessionario per Data pubblicazione 04/07/2023 la riscossione aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che, poiché la conciliazione giudiziale ha natura novativa, per effetto di essa era venuta meno l'originaria pretesa e, pertanto, ne conseguiva il diritto al rimborso dell'aggio. L'Agenzia delle entrate-riscossione ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di ricorso, cui ha resistito la società depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto Mucci, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, in materia di presupposti per il pagamento dell'aggio da parte dell'agente della riscossione. In particolare si evidenzia che il compenso per la riscossione in favore dell'agente della riscossione era stato richiesto a seguito della notifica della cartella di pagamento avvenuta nel corso del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento;
pertanto, la notifica della cartella non era avvenuta in forza dell'accordo di conciliazione avvenuto in udienza, ma a seguito della richiesta da parte dell'ente impositore di iscrizione a titolo provvisorio dell'importo dovuto, sicché il successivo accordo