Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/02/2023, n. 05571
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26691/2020 R.G. proposto da : COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI, 46, presso lo studio dell’avvocato L L (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARI FABIO MARIA (FRRFMR59P10F839X), AMORETTI MARIA ANNA (MRTMNN54M70F839D) -ricorrente- contro POWERBAT ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO E GISEPPE (null) rappresentato e difeso dall'avvocato A E (NGLNRC56E21F839B) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 651/2020 depositata il16/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere A M. Rilevato che: 1.la S.r.l. Power Boat Italia ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Napoli all'istanza di rimborso della Tarsu relativa agli anni dal 2007 al 2013 versata per occupazione di area demaniale destinata ad ormeggio natanti in Napoli-Borgo Marinari, deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all'imposizione, del Comune medesimo. La CTP di Napoli ha respinto il ricorso. La Ctr della Campania, con la sentenza di cui all'epigrafe, ha accolto in parte l'appello della contribuente riconoscendone il diritto ad essere rimborsata delle somme pagate per gli anni 2011, 2012 e 2013 e dichiarandone invece la decadenza dal diritto a ripetere le annualità precedenti. Ha ritenuto la CTR in particolare che non sussisteva la legittimazione attiva all'imposizione da parte del Comune di Napoli in quanto l'ente territoriale perde la legittimazione dell'attività della gestione dei rifiuti prodotti su un'area portuale ove, come nel caso di specie, si tratti di area portuale nella quale è istituita una Autorità portuale ed ha ritenuto altresì che l'effettivo espletamento del servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di fatto svolto dal Comune non poteva giustificare l'obbligazione tributaria;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi