Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2019, n. 32056

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2019, n. 32056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32056
Data del deposito : 19 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MISCIA POTITO nato a ASCOLI SATRIANO il 11/10/1956 avverso l'ordinanza del 03/12/2018 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere D R T;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 3 maggio 2018 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di Miscia Potito, indagato del reato di cui agli artt. 110, 603 bis cod. pen., per difetto delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.

1.1. Al Miscia era contestato di avere . svolto, in concorso con P M, attività di intermediazione nel reclutamento di manodopera agricola e, in particolare, di avere reclutato numerose persone in stato di bisogno al fine di destinarle, in condizioni di sfruttamento al lavoro, presso la Bionatura soc. coop. agricola di Varraso Nicola e la società semplice Guzzetti Giampaolo e Stefano s.s., pattuendo con i legali rappresentanti di dette società le condizioni a cui i lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati. Fatti commessi in Ascoli Satriano, Foggia ed altre località della provincia di Foggia nei mesi di novembre, dicembre 2016 e nel gennaio 2017. 2. Con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2018 il Tribunale di Bari - in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Pubblica Accusa - ha annullato il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia ed ha applicato al Miscia la misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi in Ascoli Satriano (FG) via Forno Vecchio n. 32, con la prescrizione del divieto di colloqui con persone diverse dai familiari e di utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione telefonica.

2.1. In particolare il Giudice della Cautela, oltre a ravvisare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza già riconosciuti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia e ritenuti comprovati sia dalla instaurazione di stabili contatti con i titolari e con i quadri delle predette imprese agricole che con un ampio bacino di manovalanza disposta a lavorare nei campi a condizioni di gran lunga inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 letta) e lett. c) del codice di rito.

3. Miscia Potito, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza deducendo l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.

3.1. Il ricorrente rappresenta, in primo luogo, che vanno esclusi i rischi attuali e concreti di inquinamento probatorio
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