Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/03/2023, n. 07690

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/03/2023, n. 07690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07690
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38150/2019 R.G. proposto da : ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA IN ARCIONE , n. 71, presso lo studio dell’avvocato N P , che l a rappresenta e difende;
-ricorrente-

contro

T S, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M R ;
-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1950/2019,depositata i l 17/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda con la quale l’Ing. S T aveva chiesto il pagamento della somma di euro 34.696,22, oltre accessori quale differenza dei compensi maturati a titolo di incentivo ex art. 92 D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., per avere effettuato i collaudi in corso di opera e finale dei “Lavori di adeguamento al tipo III CNR/80 dal km. 444 + 653 al Km 452+745 Lotton. 9” sulla Statale Ionica.

2. La pretesa vantata dall’istante era fondata sul fatto che, nella liquidazione del compenso, non dovessero essere applicati i criteri di cui al Regolamento interno aziendale del 25.11.2011 peggiorativi rispetto a quelli del Regolamento del 22.1.2001 vigenti al momento del conferimento dell’incarico (Ordine di servizio n. 11 del 24.1.2003 e conferimento dell’incarico del 4.1.2005).

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1950/2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato e dichiarato il diritto del Tocci ad ottenere per intero il compenso (euro 34.696,22) per l’attività prestata.

4. La decisione di secondo grado è stata fondata sulle seguenti circostanze: la volontà delle parti, riportata nell’accordo di conferimento dell’incarico, era chiaro nel fare riferimento al Regolamento Aziendale ANAS del 22.1.2001;
irretroattività delle norme regolamentari successive;
non configurabilità di un contratto di durata, atteso che la continuità e la periodicità delle prestazioni non erano legate all’interesse delle parti ma alla oggettiva natura delle prestazioni stesse, non modificabili per effetto di eventi successivi alla loro pattuizione;
impossibilità di alterare in peius il sinallagma contrattuale da parte dei poteri forti in presenza di circostanze sopravvenute.

5. La ANAS spa proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso S T.

6. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE

1. I motivi possono essere così sintetiz zati.

2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 92 d. lgs n. 163/2006, dell'art. 12 preleggi del cod. civ. nonché degli artt. 362 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. Sostiene che la Corte di merito, aveva travisato, in violazione dell'art. 12 preleggi, la portata della norma imperativa dettata dall'art. 92 d.lgs. n. 163/2006 laddove aveva riconosciuto alla delega di collaudo efficacia negoziale derogativa della disciplina legale applicabile in materia, disciplina che aveva espressamente demandato alla potestà regolamentare delle Amministrazione gli aspetti applicativi della disposizione;
contesta, inoltre, che alla delega di collaudo del 2006 potesse attribuirsi il significato negozialedi individuare nel Regolamento ANAS del 2001 la fonte esclusiva della regolamentazione dell'incentivo configurandosi, al contrario, tale riferimento quale rinvio alla generale potestà regolamentare della società.

3. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1339 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la configurabilità nella concreta fattispecie di un contratto di durata con assoggettamento alla disciplina vigente nel tempo di conclusione dell'incarico e rinvio, quindi, al Regolamento ANAS del 2011;
sotto altro profilo assume che il richiamo alla fonte regolamentare contenuto nell'atto di delega non poteva che implicare un riferimento anche ad eventuali modifiche sopravvenute e ciò anche in forza dell'art. 1339 cod. civ., secondo il quale le clausole, i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti;
il sopravvenire nel corso del rapporto di durata di una norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto giustificava il fenomeno della sostituzione di cui all'art. 1339 cod. civ.
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