Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2023, n. 24352

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2023, n. 24352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24352
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel procedimento a carico di C F, nato a Catania il 19/09/1960, nonché nei confronti della società Global Starnet Limited, avverso il provvedimento del 07/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D N, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. R B, difensore dell'amministrazione giudiziaria della società Global Starnet Limited, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato il Giudice per le indagini preliminari autorizzava gli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro preventivo nel procedimento penale a carico di F C ed altri - imputati in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere, peculato e riciclaggio - a rappresentate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la possibilità di avviare una eventuale procedura di vendita dell'azienda della Global Starnet Ltd. con stabile organizzazione in Italia, anche all'esito di una gara pubblica da proporre agli altri concessionari sulla base di un bando predisposto dalla stessa Agenzia e condiviso con l'amministrazione giudiziaria. Con il provvedimento il Giudice chiariva che la Novomatic Italia s.p.a. aveva formulato una proposta di acquisto di quella azienda, di cui era stata saggiata la convenienza, e che la proposta di procedere ad un'asta pubblica era stata avanzata dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
stabiliva inoltre, in dispositivo, che la Novomatic Italia s.p.a. avrebbe dovuto formalmente acconsentire all'operazione con le modalità innanzi indicate e che, all'esito della gara pubblica, l'atto di vendita sarebbe dovuto essere stipulato dagli amministratori, i quali avrebbero incassato il corrispettivo della vendita nell'ambito del piano di ristrutturazione del debito da predisporre ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con atto sottoscritto dall'Avvocato dello Stato, la quale - premesso di essere legittimata ad impugnare un decreto solo formalmente riguardante la gestione di beni in sequestro, ma nella sostanza avente carattere di definitività e contenuto decisorio, perché idoneo ad incidere su diritti oggetto di una controversia tra le parti - ha dedotto l'esercizio di una potestà riservata ad organi amministrativi nonché la violazione di legge: per avere il Giudice per le indagini preliminari erroneamente escluso la possibilità che i beni aziendali in questione (in specie, la rete NewSlot e la rete Videolotterie, con relativi contratti, licenze, certificazioni e sistemi di controllo) possano essere devoluti alla medesima Agenzia, benché si tratti di beni di proprietà dello Stato oggetto di una concessione di gestione dalla quale la società Global Starnet Ltd. è oramai decaduta a far data dal 27 marzo 2017 (con la conseguente inapplicabilità del dettato normativo di cui all'art. 41, comma 1 -quinquies, d.lgs. n. 159 del 2011), dunque beni non confiscabili;
e per avere, invadendo la sfera di attribuzioni di una funzione amministrativa, 'costretto' l'Agenzia allo svolgimento di una gara pubblica secondo modalità predeterminate - illegittime per l'obbligo di facere imposto all'Agenzia;
per il coinvolgimento diretto degli amministratori giudiziari nello svolgimento e nella definizione di una procedura amministrativa, che non prevede quella presenza;
per l'assegnazione alla società Novomatic di un improprio potere condizionante;
e per la paventata prospettazione di una responsabilità civile a carico della medesima Agenzia - capace di pregiudicare le ragioni patrimoniali di tale ente - così impossibilitata ad avviare in autonomia una procedura di evidenza pubblica per l'attribuzione delle reti attualmente detenute dalla Global Starnet solamente in via temporanea e provvisoria.
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