Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/01/2023, n. 00116

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/01/2023, n. 00116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00116
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2879-2022 proposto da: SELEXI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO GOMITONI, VITTORIO ANGIOLINI e STEFANO INVERNIZZI;
-ricorrente -

contro

Ric. 2022 n. 02879 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 2 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente - nonchè

contro

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO;
-intimato - avverso la sentenza n. 7272/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere G I;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G B NECCHIA, il quale chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7272/2021, pubblicata il 2/11/2021, in controversia proposta dalla Selexi srl(aggiudicataria, in forza di procedura di evidenza pubblica indetta dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, del servizio di lettura ottica di schede e gestione dei servizi connessi, tra cui selezione ai concorsi pubblici per l’assunzione di personale tecnico-ministrativo, con relativo contratto stipulato il 24/2/2020), nei confronti dell’Università degli Studi Milano Bicocca e del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA, cui erano stati affidati i test di ammissione relativi ad alcuni corsi di laurea, nell’ambito di un rapporto negoziale in house, attraverso un sistema che consentiva lo svolgimento da remoto e ne estendeva la validità a tutte le università aderenti), dinanzi al

TAR

Lombardia, chiedendo l’annullamento di alcune note dell’Università (in particolare la lettera del 22/5/2020, con la quale il RUP dell’Università Ric. 2022 n. 02879 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 3 - aveva comunicato a Selexi che, con riferimento al contratto inter partes, l’Amministrazione, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, aveva optato per una diversa modalità organizzativa, extra-contratto, di parte dei test di ammissione dei corsi di laurea a numero programmato, e successiva ulteriore comunicazione del 19/6/2020, con la quale l’Università aveva ribadito la propria posizione), dell’art.2 del capitolato speciale d’appalto e di ogni altro atto presupposto, attuativo o connesso, ha confermato decisione di primo grado, che aveva, con sentenza parziale, escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle domande di annullamento delle note dell’Università, e, con successiva sentenza definitiva, dichiarato il ricorso inammissibile, per carenza di interesse, in relazione all’impugnazione del provvedimento di affidamento a CISIA. In particolare, i giudici del Consiglio di Stato hanno sostenuto che era infondato il primo motivo di appello, considerato che la giurisdizione esclusiva del g.a. concerne solo le procedure di selezione del contraente della p.a. e gli atti prodromici alla stipula del contratto, non anche le controversie riguardanti l’esecuzione e l’interpretazione del contratto o scaturenti da eventuali inadempimento delle parti, e, nella specie, l’impugnazione riguardava l’estensione dell’oggetto del contratto (e quindi la ricostruzione ermenutica della portata del negozio, a valle della stipula) e l’ambito esecutivo del contratto, assumendo Selexi che il negozio vincolerebbe l’amministrazione all’affidamento in proprio favore anche di servizi ulteriori rispetto a quelli oggetto di comunicazione del 22/5/2020;
in relazione, poi , al secondo motivo di impugnazione, il Consiglio di Stato riteneva che correttamente il TAR aveva rilevato come l’illegittimità dell’affidamento dei servizi a CSIA era stato denunciato solo indirettamente, in conseguenza dell’illegittimità delle note dell’Università contestate, e che l’eventuale annullamento della nota dell’Università del 19/7/2020 mai avrebbe potuto comportare la caducazione del negozio stipulato Ric. 2022 n. 02879 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 4 - tra l’Università e il CISIA, non essendo fondato neppure il secondo profilo della doglianza in punto di mancanza dei requisiti in house di CISIA «per carente controllo analogo». Avverso la suddetta pronuncia, la Selexi srl propone ricorso per cassazione, notificato il 28/1/22, affidato a tre motivi, nei confronti della Università degli Studi di Milano Bicocca (che resiste con controricorso, notificato il 15/3/2022) e del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), che non svolge difese. Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria.
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