Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/05/2019, n. 14945

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/05/2019, n. 14945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14945
Data del deposito : 31 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 4050 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da Europan in persona del legale rappresentante pro tempore A B, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv.to G C, dall'avv.to A R, dall'avv.to A L, dall'avv.to A L e dall'Avv.to D B, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore, in Roma, Via Ariodante Fabretti n. 8;
-ricorrente -

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 166/08/2010, depositata il 16 dicembre 2010, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2018 dal Relatore Cons. M G P D V di N. Rilevato che -con sentenza n. 166/08/2010, depositata il 16 dicembre 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Liguria, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Europan s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia n. 69/03/08 che aveva accolto il ricorso proposto dalla detta società avverso l'avviso di accertamento n. R4H030200418/2006, con il quale l'Ufficio aveva contestato alla contribuente maggiore materia imponibile ai fini Irpeg, Irap e Iva, per l'anno 2001;
- il giudice di appello, in punto di fatto, ha premesso che: 1) avverso l'avviso di accertamento n. R4H030200418 con il quale l'Ufficio aveva recuperato nei confronti della Europan s.r.I., per l'anno 2001, maggiori Irpeg, Irap e Iva, la detta società aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Imperia deducendo di avere usufruito, per tale annualità, della definizione automatica ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002;
2) aveva controdedotto l'Ufficio rilevando la sussistenza di una causa ostativa alla invocata definizione automatica, non avendo la contribuente versato l'importo di cui al thr) previo p.v.c. emesso dalla Dogana di Imperia in data 16 ottobre 2002;
3) la CTP di Imperia aveva accolto il ricorso ritenendo che l'esiguità dell'importo di cui al previo p.v.c. non poteva comportare l'esclusione della contribuente dalla definizione automatica;
4) avverso la sentenza della CTP aveva proposto appello l'Agenzia chiedendo la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento in questione, in quanto, indipendentemente dalla entità della somma richiesta, la presenza di un p.v.c. notificato e non rimosso aveva impedito alla contribuente l'accesso alla definizione automatica;
5) aveva controdedotto la società insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
-la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che l'avviso di accertamento in questione era legittimo stante la inoperatività della definizione automatica invocata dalla contribuente, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002, non essendo stata perfezionata la definizione, ai sensi dell'art. 15 della medesima legge - come previsto dalla lett. c) del comma 3 dell'art.

7 - del previo fl p.v.c. emesso dalla Dogana di Imperia in data 16 ottobre 2002 attraverso il versamento della somma contestata a titolo di Iva, a prescindere dall'esiguità della medesima;
- avverso la sentenza della CTR, Europan s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate;
- il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art.

1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che
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