Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2024, n. 21524

CASS
Sentenza
12 aprile 2024
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12 aprile 2024

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La dichiarazione di delinquenza professionale, cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetto che sia in espiazione della pena detentiva, posto che occorre tenere distinto il momento deliberativo da quello esecutivo della misura, a nulla rilevando che quest'ultimo sia lontano nel tempo, dal momento che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2024, n. 21524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21524
Data del deposito : 12 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

ACR REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE 21524-24 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Composta da: EMANUELE DI SALVO - Presidente - Sent. n. sez. 578/2024 -UP 12/04/2024 DANIELA CALAFIORE R.G.N. 5864/2024 UGO BELLINI ALESSANDRO D'ANDREA MARINA CIRESE Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: LI SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
* lette le conclusioni del P.G. T RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29 novembre 2023 la Corte d'appello di Brescia, giudicando a seguito di rinvio della Corte di cassazione e nei limiti del disposto annullamento della sentenza della Corte d'appello di Brescia emessa in data 28.4.2022, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Brescia del 30.9.2021, ha confermato la dichiarazione di delinquente professionale di LI SE ed ha revocato la misura di sicurezza della assegnazione del medesimo ad una colonia agricola per anni tre.

2. Riepilogando in sintesi la vicenda processuale: -con sentenza del 30.9.2021 il Gup del Tribunale di Brescia, all'esito di rito abbreviato, dichiarava LI SE colpevole dei reati ascrittigli ai capi 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61 (tutti relativi al reato di cui all'art. 73 comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309), 62 (riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990), 63 (limitatamente ai fatti di illecita detenzione commessi in data anteriore al 29.5.2018 e 9.6.2018, quest'ultimo riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990) e 73 (art. 73 comma 1 d.p.r. 309 del 1990 ), unificati tra loro dal vincolo della continuazione, nonché dei reati di cui ai capi 68) (art. 378 cod.pen.) e 76 (artt. 81, 582, 585, 610 cod.pen.), unificati tra loro dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione ed Euro 74.000 di multa. L'imputato era dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Era altresì dichiarato delinquente professionale ed assegnato ad una colonia agricola per la durata di anni tre;
- interposto appello, con sentenza del 28.4.2022 la Corte di appello di Brescia revocava la dichiarazione di delinquenza professionale del LI confermando nel resto la sentenza impugnata;
proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, questa Corte, Sez. 3, con sentenza resa all'udienza del 20.4.2023, per quanto riguarda la posizione del LI, annullava la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la revoca della dichiarazione di delinquenza professionale;
rinviando per un nuovo giudizio alj altra sezione della Corte d'appello di Brescia e confermando nel resto la sentenza;
in particolare rilevava che la Corte territoriale aveva ritenuto non sussistente il presupposto temporale del secondo decennio rimarcando che l'ultimo precedente era stato commesso dal LI in data 10.11.2004 e quindi i 2 fatti per cui si procede (commessi tra il maggio ed il luglio 2018) si porrebbero oltre il limite del secondo decennio previsto dalla norma con inizio dalla data dell'ultimo dei precedenti delitti, essendo tuttavia tale affermazione erronea in quanto non tiene conto del disposto dell'art. 102, comma 2, cod.pen. secondo cui "Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive"; - la Corte d'appello, quale giudice del rinvio con la sentenza oggi impugnata, dopo aver confermato la dichiarazione di delinquente professionale del LI, ha del pari ritenuto che detta dichiarazione vada scissa dalla concreta applicazione della misura di sicurezza, atteso che la prima va ancorata al momento in cui

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