Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/2022, n. 24833
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In tema di comunione ereditaria, ove la vendita di una quota indivisa sia realizzata in presenza di un pignoramento di quest'ultima che, pur comprendendo tutti i beni di una certa specie, lasci tuttavia fuori beni di specie diversa, l'aggiudicatario non avrà una posizione uguale a quella degli altri compartecipi, in quanto estraneo ai beni non colpiti dal pignoramento. Pertanto, la divisione dei beni rispetto ai quali l'aggiudicatario è subentrato all'esecutato sarà fatta separatamente dalla divisione del resto, cosicché l'accordo paradivisorio stipulato dai condividenti e dall'aggiudicatario senza la partecipazione del coerede esecutato avrà efficacia purché limitato ai beni ricompresi nella quota che ha formato oggetto di vendita forzata.
Sul provvedimento
Testo completo
2 48 33/22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto MILENA FALASCHI -Presidente - Scioglimento di GIUSEPPE TEDESCO comunione - Consigliere rel.- GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere - Ud. 24/02/2022 - CC MAURO CRISCUOLO R.G.N. 8275/2017- Consigliere - CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere - Rep. C.I. ha pronunciato la seguente Aron 24833 SENTENZA sul ricorso n. 08275 - 2017 R.G. proposto da: VANINETTI VILLIAM, CIAPPONI PIERA, REGANZANI MARCO, R G, REGANZANI EMANUELA, rappresentati e difesi dagli avv.ti P P, E M, E B in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrenti-
contro
C U, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 19, presso lo studio dell'avv. M P, che lo rappresenta e difende insieme agli avv.ti F P e Cristina Pototschinig in virtù di procura notarile allegata al controricorso;
-controricorrente- CIAPPONI PAOLA, CIAPPONI CRISTINA, VANINETTI MARINELLA;
-intimati- 405 22 avverso la sentenza n. 3258/2017 della corte d'appello di Milano, depositata il 13 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2022 dal consigliere G T;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Milano ha definito il giudizio fra gli eredi C, riguardante la divisione dei beni ereditari derivanti dalla duplice successione dei genitori. Il giudizio è stato infine definito nei confronti degli eredi originari (C U e C Piera) e nei confronti degli eredi di quelli deceduti (C Fausta, C Franca e C Oliviero). La Corte di merito ha riconosciuto la validità ed efficacia della scrittura privata del 7 maggio 2002, che ha qualificato contratto preliminare di divisione;
di tale scrittura, su domanda di C U, ha ordinato l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. (la Corte d'appello ha così riformato la decisione di primo grado, che aveva negato l'efficacia obbligatoria della scrittura). Per la cassazione della sentenza C Piera (erede originaria) Vaninetti Villiam (erede di C Fausta), Reganzani Marco, Reganzani Giovanni e Reganzani Emanuela (eredi di C Franca) hanno proposto ricorso, affidato a otto motivi. C U ha resistito con controricorso. Vaninetti Marinella (erede di C Fausta, unitamente al ricorrente C Villiam), C Paola e Ciappoli Cristina (eredi di C Oliviero) sono rimasti intimati. Le parti hanno depositato memorie. Ric. 2017 n. 08275 sez. S2 - ud. 24-02-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 n. 1, 1418, 1421 e 2932 c.c. Si sostiene che la Corte di merito male avrebbe fatto a riconoscere che la scrittura del 7 maggio 2002 fosse un valido contratto preliminare, suscettibile di esecuzione coattiva per via giudiziale. La scrittura, infatti, non era stata sottoscritta da tutti i coeredi, mancando la firma di C Giulio, che non aveva aderito all'accordo neanche in un momento successivo. Il fatto che C U si fosse reso acquirente agli incanti della quota del compendio immobiliare comune, già spettante a C Giulio e nei cui confronti si era svolta un'esecuzione immobiliare, non eliminava l'esigenza che la scrittura fosse sottoscritta anche dall'esecutato, tenuto conto del complessivo contenuto del documento. Con la scrittura, infatti, in aggiunta alla ripartizione degli immobili, si prevedeva la divisione in sei parti (quindi fra tutti i coeredi) del denaro facente parte della massa ereditaria, previa deduzione delle somme occorrenti per pagare le spese della divisione immobiliare. La scrittura, pertanto, in considerazione dell'ampiezza del suo contenuto, coinvolgeva la totalità dei coeredi, quali parti necessarie dell'accordo, pena la nullità del medesimo, non essendo concepibile una integrazione soggettiva del contratto preliminare.
1.2. Il motivo è infondato. Si può dare per acquisito che i sei fratelli C avevano acquistato in forza di successione ereditaria la proprietà di una pluralità di immobili in ragione di un sesto ciascuno. La quota degli immobili appartenente a C Giulio, già gravata da ipoteca, è stata sottoposta a esecuzione forzata. La stessa quota è stata venduta agli incanti e di essa si è reso aggiudicatario C U. Ric. 2017 n. 08275 sez. S2 ud. 24-02-2022 - -3- In previsione dell'aggiudicazione della quota pignorata da parte del coerede C U, i coeredi tutti, ad eccezione dell'esecutato C Giulio, hanno sottoscritto l'accordo del 7 maggio 2002, con il quale si erano impegnati a procedere a divisione amichevole dei beni immobili, prefigurando, nella stessa scrittura, le attribuzione di ognuno. L'accordo era stato così sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione della quota pignorata da parte di U. La scrittura conteneva poi una ulteriore previsione, con la quale coloro che l'avevano sottoscritta convenivano che il denaro compreso nell'asse ereditario dei due genitori, «detratte tutte le spese tecniche e fiscali e per oneri notarili necessarie per concludere la divisione»>, sarebbe stato ripartito in sei parti uguali fra i sei fratelli, «compreso quindi anche il signor C Giulio». L'aggiudicazione è poi avvenuta e le parti danno per acquisito che, per effetto di essa, la comunione sugli immobili ereditari si era soggettivamente modificata. Da un lato, non era più annoverato fra i compartecipi C Giulio, dall'altro, era aumentata la misura del concorso di C U nella comunione immobiliare. Tuttavia, secondo i ricorrenti, la presenza di una previsione divisoria relativa al denaro, rispetto al quale C Giulio aveva conservato i propri diritti, richiedeva che il medesimo fosse ugualmente partecipe dell'accordo, avendo il medesimo un contenuto unitario non scindibile.
1.3. Sia dalla sentenza impugnata, sia dal ricorso emerge il convincimento che, in materia, qualora sia certo che le parti non abbiano dato luogo a una vera e propria divisione, con il conseguente venir meno della comunione, non ci sia spazio per il riconoscimento di vincoli obbligatori fuori dall'ipotesi del contratto preliminare. È una visione ristretta che non trova rispondenza nella realtà, perché in tema di divisione sono obbligatorie e vincolanti anche le c.d. intese Ric. 2017 n. 08275 sez. S2 ud. 24-02-2022 - -4- preparatorie, con le quali i compartecipi pattuiscono le modalità di ripartizione del patrimonio ereditario vincolandosi alla loro osservanza nella futura attribuzione concreta dei beni (Cass. n. 3504/1987;
n. 6859/1982;
n. 8240/2019). Si potrà naturalmente avere anche un vero e proprio accordo preliminare di divisione, con il quale i condividenti, precisato il contenuto del futuro contratto divisione, si impegnino a stipularlo in futuro alle medesime vincolanti condizioni (Cass. n. 2247/1954). La Corte d'appello richiama il principio secondo cui l'intesa sulle modalità della futura ripartizione del patrimonio ereditario, proprio perché non comporta lo scioglimento della comunione, non richiede la partecipazione di tutti i coeredi alla sua conclusione. In questo caso l'intesa, perfetta e vincolante da subito per le parti contraenti, conseguirà il suo effetto definitivo con la successiva adesione dei coeredi assenti (Cass. n. 3529/1982;
n. 22977/2013). Il richiamo è improprio: l'accordo, così come concepito dai coeredi che l'hanno sottoscritto, non era aperto all'adesione dell'assente, né risulta che questo vi abbia poi aderito o che la Corte d'appello abbia dato per avvenuta l'adesione. Il rilievo, però, non è risolutivo, perché la Corte d'appello ha richiamato il principio, ma poi non l'ha applicato. L'affermazione teorica, circa la validità di un preliminare di divisione intercorso solo fra alcuni dei partecipanti alla comunione, non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, la cui ratio è piuttosto nel riconoscimento che C Giulio, a seguito dell'espropriazione della quota, non era più condividente rispetto al compendio immobiliare.
1.4. La giurisprudenza è orientata a negare che sia suscettibile di espropriazione la quota di un singolo bene indiviso della comunione ereditaria, o di qualsiasi altra comunione comprendente più cose della ہو Ric. 2017 n. 08275 sez. S2 - ud. 24-02-2022 -5- stessa specie < perché, potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione:>> se vi è in questi casi un creditore di uno degli eredi, non potrà fare altro che agire in via surrogatoria per la divisione, secondo le regole ordinarie, «onde ottenere la individuazione preventiva dei beni in concreto da sottoporre ad esecuzione» (Cass. n. 2615/1967). La giurisprudenza concede che il creditore pignori la quota spettante al debitore dei beni indivisi di una determinata specie (ad esempio gli immobili caduti nell'eredità), con effetto sui beni che saranno assegnati al debitore nella successiva divisione, e sull'eventuale conguaglio (Cass. n. 6809/2013). In dottrina e giurisprudenza si ritiene generalmente ammissibile l'espropriazione dell'intera massa, secondo le forme dell'art. 599 c.c., nel caso in cui questa sia composta da beni omogenei. «Iniziata l'espropriazione della quota, il giudice dell'esecuzione può disporre la separazione, se questa e possibile, della quota in natura spettante al debitore esecutato o, se la separazione non è possibile, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa. In tutte le dette ipotesi, il pignoramento della quota consegue i suoi effetti, col risultato di concentrarsi sui singoli beni corrispondenti alla quota ed assegnati al condividendo esecutato» (Cass. n. 2615/1967). Più problematica è la questione nel caso in cui la massa sia composta di beni di specie diversa. In questo caso, si è ritenuto che, non potendosi procedere a un unico pignoramento, la sola soluzione prospettabile sia quella per cui il creditore promuova in via surrogatoria il giudizio divisorio, al fine di aggredire in via esecutiva i beni che verranno assegnati all'esito del giudizio. In dottrina si è pure ipotizzato (in caso تار Ric.