Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2016, n. 9279

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L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie ("indennità De Maria"), riconosciuta dall'art. 1 della l. n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla l. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2016, n. 9279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9279
Data del deposito : 9 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

E I 1 9279/16 N E S Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO PUBBLICO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 3605/2012 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.9279 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Pres.te f.f. - Dott. LUIGI MACIOCE Ud. 23/02/2016 Presidente Sezione Dott. G AOROSO - PU Dott. VINCENZO DI CERBO - Rel. Pres. Sezione C.U. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere Dott. P CIO Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. GCOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. E CLO Consigliere ConsigliereDott. A G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3605-2012 proposto da: POLICLINICO GAETANO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 2016 MARTINO, in persona del Direttore Generale pro tempore, 701 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 0 14, presso lo studio dell'avvocato R V, rappresentata e difesa dall'avvocato G L, per delega a margine del ricorso;
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
ricorrenti -

contro

MORELLI LETTERIA, FALCONE FRANCESCA, STURLESE CLAUDIA, FORESTIERE GIUSEPPE, MAGNANO NUNZIA, PUGLISI ANTONINO, SAIJA PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FERNANDO RIZZO, per deleghe a margine dei controricorsi;
controricorrenti avverso la sentenza n. 919/2011 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2016 dal Presidente Dott. VINCENZO DI CERBO;
uditi gli avvocati Raffaele VILLA per delega orale dell'avvocato Giuseppe Losi, Fernando RIZZO e Federico DI MATTEO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del ricorso. 3605.12 Sezioni Unite Civili Udienza 23 febbraio 2016 Pres. L. Macioce Est. V. Di Cerbo Svolgimento del Processo 1. Con ricorso al Tribunale di Messina, giudice del lavoro, L M, Francesca Falcone, C S, G F, N M, A P e P S esponevano: che erano stati dipendenti dell'Università degli Studi di Messina, in servizio presso il Policlinico Universitario, divenuto poi Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino", come funzionari amministrativi e con mansioni di segretario di dipartimento (già VIII livello della qualifica funzionale prevista dalla legge n. 312 del 1980);
che, nell'effettuare l'equiparazione tra il personale universitario e quello del comparto sanità ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979, l'Università, pur avendo riconosciuto l'equiparazione tra l'allora VIII livello (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello (relativo ai dipendenti ospedalieri), aveva omesso di includere nel calcolo della retribuzione dovuta in relazione alla suddetta equiparazione l'indennità di posizione minima (c.d. indennità di dirigenza), che costituiva parte fondamentale del trattamento retributivo del IX livello ospedaliero, poi divenuto 1° livello dirigenziale a seguito dell'intervenuta contrattazione collettiva. Ciò premesso domandavano la piena equiparazione economica al personale inquadrato nell'ex IX livello ospedaliero e la condanna in solido dell'Università degli Studi di Messina e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal 1° novembre 1994. 2. L'Azienda Ospedaliera Universitaria si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della pretesa attorea. 7 3. A sua volta l'Università degli Studi di Messina eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda assumendone la totale infondatezza.

4. Con sentenza in data 29 settembre 2007 il Tribunale adito rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva delle istituzioni convenute e riconosceva, limitatamente al periodo successivo al 1 luglio 1998 (data a partire dalla quale la giurisdizione in materia di pubblico impiego è stata attribuita al giudice ordinario), l'equiparazione economica dei ricorrenti all'ex IX livello ospedaliero e successivamente al 1° livello dirigenziale e per l'effetto, in applicazione dell'art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979, condannava le amministrazione convenute, in solido, al pagamento delle differenze retributive.

5. Sia l'Università degli Studi di Messina che il Policlinico Universitario proponevano appello avverso la suddetta sentenza reiterando le eccezioni di difetto di giurisdizione e di carenza di legittimazione passiva;
nel merito contestavano l'affermata equiparazione tra l'inquadramento dei ricorrenti quali dipendenti dell'università e il IX livello ospedaliero (ovvero il 1° livello dirigenziale) assumendo che la perequazione economica dei dipendenti universitari addetti all'azienda 3 sanitaria non poteva prescindere dall'anzianità e dalle mansioni effettivamente svolte.

6. La Corte d'appello di Messina rigettava il gravame.

7. Sotto un primo profilo la Corte territoriale osservava che la domanda dei ricorrenti, avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento economico conseguente all'equiparazione al personale sanitario mediante l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979, era stata correttamente accolta dal giudice ordinario con riferimento al segmento temporale successivo al 30 giugno 1998 (data del passaggio alla giurisdizione ordinaria delle controversie concernenti il pubblico impiego).

8. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni appellanti, essa doveva ritenersi infondata in quanto i ricorrenti in primo grado erano al contempo dipendenti dell'Università degli Studi di Messina (che rivestiva quindi il ruolo di datore di lavoro) e prestavano servizio presso il Policlinico Universitario (che gestiva il rapporto erogando la retribuzione e provvedendo all'inquadramento). Doveva pertanto considerarsi corretta l'affermata responsabilità solidale dei convenuti in primo grado, fondata per il primo sul rapporto di lavoro e per il secondo sul rapporto di servizio. territoriale individuava il fondamento del diritto 9. Nel merito la Corte all'equiparazione nell'art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 e nella tabella di corrispondenza del decreto interministeriale 9 novembre 1982, disposizioni rimaste in vigore perché espressamente richiamate dalla successiva contrattazione collettiva con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali X nel tempo vigenti nel comparto sanità (art. 51 c.c.n.l. 9 agosto 2000 per il personale del comparto sanità per il quadriennio economico 1998 2001). - L'equiparazione del personale universitario limitata al trattamento retributivo e non attributiva della diversa qualifica - era perciò operata rispetto al corrispondente inquadramento del settore sanitario e al trattamento di base spettante al dipendente di detto settore con inclusione, pertanto, di tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti che, in forza di accordi o contratti successivi erano corrisposti alla corrispondente figura del contratto sanità. L'esigenza di eliminare la disparità retributiva imponeva di prendere a riferimento, per il calcolo dell'indennità perequativa, l'intero ammontare degli emolumenti riconosciuti al corrispondente personale sanitario, inclusa la retribuzione minima di posizione (o indennità di dirigenza), la quale costituisce trattamento fondamentale secondo quanto disciplinato dall'art. 35 c.c.n.l. comparto sanità 1998 2001, poiché il diritto al trattamento non è collegato allo svolgimento effettivo di un incarico dirigenziale, ma costituisce una voce del trattamento fondamentale a prescindere dalle mansioni disimpegnate. In tal senso il citato decreto interministeriale che ha individuato la corrispondenza - per omogeneità di funzioni, mansioni e anzianità tra i dipendenti delle amministrazioni universitarie e quelli delle aziende ospedaliere. 4 10. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi l'Azienda Ospedaliera Universitaria (con ricorso articolato in quattro motivi) e l'Università degli Studi di Messina (con ricorso articolato in due motivi). 11. L M, F F, C S, G F, Nunzia Magnano, A P e P S hanno resistito con controricorso. 12. Con ordinanza 8 maggio 2015 n. 9388 la Sezione Lavoro di questa Corte, rilevata l'esistenza di un contrasto, nell'ambito della Sezione lavoro, concernente la questione relativa al computo della retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria (cosiddetta "indennità dirigenziale") nell'indennità perequativa ex art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 spettante al personale universitario, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (art. 374 cod. proc. civ.). 13. Il Primo Presidente ha disposto in conformità. Motivi della decisione 14. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi ciascuna delle amministrazioni ricorrenti, deducendo violazione di legge, in particolare dell'art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 e dell'art. 2 d.lgs. n. 517 del 1999, deduce il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che la stessa spetta all'amministrazione che risulta giuridicamente datore di lavoro (tesi dell'Azienda Ospedaliera che dedica al profilo della legittimazione anche il secondo motivo, col quale ipotizza la sussistenza di un vizio di motivazione) ovvero al soggetto utilizzatore della prestazione (tesi dell Università). 15. Con il terzo motivo l'Azienda Ospedaliera e con il secondo motivo l'Università degli Studi, denunciando la violazione dell'art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 in combinato disposto con i contratti collettivi di

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