Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2020, n. 06236

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2020, n. 06236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06236
Data del deposito : 17 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZOLATO HENRIQUE nato a CONCORDIA( BRASILE) il 09/09/1952 avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere G D A;
sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI che chiede l'annullamento senza rinvio. RITENUTO II111

FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'estensione dell'estradizione, già concessa su richiesta della Repubblica Federativa del Brasile, nei confronti di H P. L'estradizione originaria aveva riguardato l'esecuzione della sentenza di condanna alla pena di 12 anni e 7 mesi di reclusione emessa dal Tribunale Federale supremo del Brasile per i reati di peculato, corruzione e riciclaggio;
l'estensione dell'estradizione è, invece, basata sull'ordinanza cautelare della Prima Corte Federale di Lages, Sezione Giudiziaria di S. Caterina, del 27 aprile 2016, emessa in ordine ad una serie di reati di falso commessi dal P a decorrere dal 2007. Nel ritenere sussistenti le condizioni per l'estensione dell'estradizione la Corte d'appello ha tenuto ferme le garanzie in materia di trattamento del detenuto già prestate per l'originaria estradizione e ha limitato l'estensione ai soli reati indicati ai punti 2) e 5) della denuncia della Procura della Repubblica di Lages in data 6 novembre 2014, ritenendo gli altri reati prescritti ovvero ravvisando condotte non penalmente rilevanti per l'ordinamento italiano. I reati presi in considerazione sono i seguenti: a) art. 299 cod. pen. brasiliano, relativo all'induzione in errore del pubblico ufficiale dell'Istituto per l'identificazione civile di S. Caterina, commesso il 30 novembre 2007, per la generazione sul registro di una identità civile fisicamente riferibile a P Henrique ma a nome del fratello deceduto P Celso;
b) art. 299 cod. pen. brasiliano, relativo all'induzione in errore dei funzionari del Consolato Generale d'Italia di Rio de Janeiro per l'ottenimento del passaporto italiano a nome del fratello deceduto, commesso il 5 gennaio 2010. 2. Avverso la su indicata decisione della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradato, deducendo i motivi qui di seguito sinteticamente illustrati.

2.1. Con i primi due motivi si assume che anche i reati di falso per i quali è stata concessa l'estensione dell'estradizione sarebbero prescritti, sottolineando in particolare il fatto che la denuncia del Procuratore generale brasiliano riporta, con riferimento all'imputazione indicata nel punto sub 2), una generica ricostruzione dei fatti e non consente di individuare con certezza la esatta qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di contestazione, né se quella denuncia costituisca, con riferimento all'imputazione richiamata nel punto sub 5), un atto equivalente alla richiesta di rinvio a giudizio, dunque un atto idoneo ad interrompere il termine della prescrizione.

2.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 5, lett. b) del Trattato di estradizione italo-brasiliano, nonché degli artt. 705, comma 2, lett. c) e 698 cod. proc. pen., in relazione alla mancanza di tutela dei diritti della persona nelle carceri del Brasile. In particolare, si assume che nonostante le garanzie richieste dalla Corte di cassazione e le assicurazioni del Governo brasiliano di garantire al P una situazione detentiva "privilegiata", inserendolo nella nuova "ala dei vulnerabili" del carcere di Papuda, distinta dalle altre sezioni, risulta, dalla relazione di un funzionario dell'Ambasciata italiana in Brasile, che l'estradando sarebbe stato trasferito per tre giorni in un'altra cella del carcere, in una situazione di completo degrado e di rischio per la sua incolumità, violando gli accordi presi con il Governo italiano.
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