Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/02/2023, n. 03592

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/02/2023, n. 03592
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03592
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4160-2022 proposto da: M S.A.S. DI M GIOVANNI nonché M GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

EUSTACHIO MANFREDI

15, presso lo studio dell'avvocato G P, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti -

contro

C D M, in persona del Sindaco “pro-tempore”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POLIBIO

15, presso lo studio dell'avvocato G L, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati A M, P C, A M P, MARIA LODOVICA BOGNETTI, ALESSANDRA M A, E M F e M G S;
-controricorrente -

contro

CONDOMINIO VIA PALMIERI

39;
-intimato - avverso la sentenza n. 5264/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F T, con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

RITENUTO IN FATTO

1. La società “Martino s.a.s.” e l’arch. M G, in qualità di proprietari dell’immobile sito in Milano, alla v. Isimbardi n. 31, presentavano, in data 6 agosto 2014, al Comune di Milano una D.I.A. per la realizzazione di una struttura/vano tecnico finalizzata all’installazione di una centrale fotovoltaica, nonché di una scala esterna per l’accesso e la manutenzione di detti impianti, unitamente ad una pensilina a copertura dei posti auto esistenti (opere dichiarate, nel loro complesso, di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 12/2005). A seguito di alcuni rilievi del citato Comune, la predetta società presentava allo stesso due nuove D.I.A. in variante, con riferimento alla necessità di spostare il posizionamento della scala rispetto a quella risultante dalla precedente D.I.A. Senonché, nelle more, il menzionato Comune emetteva, in data 28 dicembre 2015, un nuovo provvedimento, con il quale veniva disposto l’annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito delle presentate D.I.A. (già precedentemente sospeso nei suoi effetti), basato sulla mancata prova della proprietà del suolo sul quale sarebbe dovuta sorgere la struttura e sull’omessa acquisizione del consenso dei terzi all’edificazione a distanza inferiore a quellaregolamentare. L’indicato provvedimento di annullamento veniva impugnato dinanzi al TAR Lombardia, il quale, previa reiezione della richiesta di sospensiva, rigettava il ricorso con la sentenza n. 344/2019. Lo stesso TAR, con l’adozione della sentenza n. 2188/2019, dichiarava, poi, in parte improcedibile e nella restante parte infondato nel merito, il ricorso con cui era stato impugnato l’ordine di demolizione e ripristino successivamente emesso dal citato Comune, conseguentemente all’antecedente emanazione del provvedimento di annullamento del titolo abilitativo.

2. Avverso entrambe le sentenze la società Martino s.a.s. e il M G formulavano –con distinti atti – appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, in primo luogo, con ordinanza n. 6061/2020, disposta la riunione dei gravami in virtù della loro evidente connessione, accoglieva il primo motivo di appello con cui era stato denunciato il difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento al titolo giuridico presentato dalla società originaria ricorrente (adeguato alla presentazione della domanda di titolo edilizio), con conseguente erroneità dell’impugnata sentenza, mediante la quale era stato reputato sufficiente il motivo di annullamento basato sul difetto di legittimazione per assenza del titolo di proprietà. Pertanto, il giudice di appello, anche ai fini della cognizione del secondo gravame, disponeva, in sede istruttoria, apposita verificazione per la individuazione delle opere e della loro natura, anche in funzione della loro qualificazione e del conseguente regime sanzionatorio. Espletato l’incombente istruttorio, con sentenza n. 5264/2021 (pubblicata il 12 luglio 2021), il Consiglio di Stato, in parziale riforma dell’impugnata pronuncia, respingeva entrambi i ricorsi di primo grado nel merito. Nella motivazione della citata sentenza, il giudice di secondo grado, esaminava e valorizzava, innanzitutto, gli esiti della relazione depositata conseguentemente all’espletamento della verificazione sui tre punti oggetto di approfondimento. Di seguito, quanto al primo appello, riteneva che le accertate difformità e violazioni relative al mancato rispetto delle prescritte distanze costituivano elementi sufficienti per legittimare, come presupposti, il disposto annullamento – in sede di autotutela - del titolo edilizio concesso. Con riferimento al secondo appello, ravvisata la fondatezza del primo motivo sull’eccepita improcedibilità del ricorso avverso gli atti sanzionatori conseguenti all’annullamento dei titoli edilizi, il Consiglio di Stato dava atto di come – per effetto della disposta verificazione – era, in primo luogo, emerso il mutamento della destinazione, da produttiva e direzionale a residenziale, e che, di conseguenza, non era ottenibile l’invocata sanatoria per difetto del necessario presupposto della compatibilità urbanistica dell’uso modificato;
da qui la legittimità del provvedimento amministrativo adottato dal Comune di Milano, con il quale era stata ordinata la demolizione delle opere abusive, prescindente dall’attuale possesso del bene ovvero dall’esplicazione di motivi di interesse pubblico. Alla stregua di tutte le esposte argomentazioni, il giudice di appello rigettava, quindi, nel merito i ricorsi di primo grado come proposti dagli appellanti.
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