Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/06/2021, n. 15393

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/06/2021, n. 15393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15393
Data del deposito : 3 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1374/2015 R.G. proposto da M M, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell'Avv. G M, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. C A, giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ci -controricorrente- avverso la sentenza n. 840/1/2014 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 20 maggio 2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2020 dal Consigliere Dott. G C. RGN :374/2015 M M c. Agenzia Entrate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tre distinti avvisi di accertamento emessi nel 2011 e notificati in data 23.12.2011 la Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Treviso, a seguito di una verifica fiscale eseguita negli anni 2007 e 2008 che aveva ritenuto -sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza e delle incongruenze fra i corrispettivi di compravendita dichiarati dalla società per immobili identici o altamente similari, nonché delle dichiarazioni rese dalla Guardia di Finanza dai compratori di alcune unità abitative in ordine al versamento di parte dei prezzi "in nero" e dell'esito del precedente controllo eseguito per le annualità 2004 e 2005 - la esistenza di ricavi in nero da parte della Srl PROGRAMMA CASALESE, di cui erano soci M M al 66,67% e P S al 33,33%, esercente l'attività di "lavori generali di costruzione", accertò per gli anni 2006, 2007 e 2008, per quanto qui interessa, nei confronti di M M "in qualità di socio della Società Programma Casalese Sri cessata il 4.3.2011", pro quota e limitatamente all'ammontare del patrimonio distribuito in sede di riparto finale, maggiori ricavi, derivanti dalla vendita di immobili, pari ad euro 156.650 per l'anno 2006, euro 137.000 per l'anno 2007 ed euro 114.000 per l'anno 2008 e rideterminò in conseguenza l'IRES, l'IRAP e l'IVA. Con altri tre separati accertamenti emessi nell'anno 2012 e notificati in data 13.4.2012, cui venivano allegati anche gli accertamenti relativi ai redditi della società, l'Ufficio, ritenendo applicabile la presunzione di imputazione dei maggiori ricavi extrabilancio ai soci di società a ristretta base azionaria, accertò poi, nei confronti dei soci M e Pavan, anche i maggiori redditi ai fini IRPEF per gli stessi anni. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, M M impugnò i sei accertamenti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso eccependo, quanto agli avvisi relativi ai redditi della società accertati nei suoi confronti quale socio della società estinta, la propria carenza di legittimazione passiva stante la intervenuta cancellazione della società prima della emissione degli avvisi, nonché la infondatezza delle richieste e la illegittimità delle sanzioni, e, quanto agli accertamenti relativi all'IRPEF sul proprio reddito personale, che la cancellazione pregressa della società rendeva illegittime le richieste, nonché l'erroneo ammontare delle imposte accertate, la infondatezza delle stesse e la illegittimità delle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con sentenza n. 97/8/2012, accolse tutti i ricorsi rilevando che gli accertamenti non erano mai stati notificati alla società perché già estinta per cui i soci non potevano essere direttamente responsabili per quanto operato dalla società estinta, mentre l'Ufficio avrebbe potuto chiedere al Registro delle imprese di revocare la dichiarazione di estinzione della società e quindi notificare alla società gli accertamenti a questa relativi e solo successivamente ritenere distribuiti fra i soci i relativi redditi. Propose appello la Agenzia delle Entrate deducendo: al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sulla base dell'art. 36, comma 5, del DPR n. 602 del 1973, secondo la interpretazione che ne avevano dato anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo la estinzione della società gli avvisi di accertamento del reddito societario potevano essere emessi e dovevano essere rivolti ai soci sulla base di un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolgeva anche i soci in regime di responsabilità limitata, nei limiti della quota ricevuta in sede di liquidazione;
i soci rispondevano pertanto, limitatamente all'ammontare del patrimonio societario loro distribuito in sede di riparto finale, delle suddette maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi accertati con gli avvisi di accertamento rettificativi del reddito societario, ai sensi dell'art. 2495 c.c. ed erano altresì obbligati al pagamento di quanto accertato dall'Ufficio con gli avvisi di accertamento IRPEFfondati sulla ristretta base partecipativa e derivanti RGN J:374/2015 M M c. Agenzia Entrate dagli avvisi di accertamento rettificativi del reddito societario poiché si trattava di presunzione legittima che poteva essere vinta con la prova, che doveva essere fornita dal contribuente, del fatto che i maggiori utili non erano stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. La Agenzia delle Entrate ripropose inoltre le difese svolte in primo grado, in risposta ai motivi di ricorso del contribuente, con riguardo alla fondatezza nel merito degli accertamenti. M M oppose che la notifica dell'accertamento a soggetto ormai estinto lo rendeva inesistente e che ciò determinava pure la invalidità dell'avviso notificato al socio, ai fini di una sua personale responsabilità, per mancanza di un valido presupposto. Con sentenza n. 840/1/2014, depositata in data 20.5.2014, la Commissione Tributaria Regionale accolse l'appello dell'Ufficio e confermò la legittimità di tutti gli accertamenti impugnati compensando fra le parti le spese del giudizio. Rilevò la erroneità della sentenza impugnata poichè non sussistevano i presupposti per la revoca della cancellazione della società che sarebbe stata possibile solo in caso di cancellazione d'ufficio e di successiva prosecuzione della attività sociale, mentre nel caso in esame, così come rilevato dalla Agenzia delle Entrate, dei debiti tributari, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione della società estinta, rispondevano i soci, per cui correttamente gli accertamenti relativi all'IRES, all'IRAP ed all'IVA erano stati notificati ai soci quali successori della società che ne rispondevano nei limiti indicati, mentre gli accertamenti notificati ai soci ai fini IRPEF erano diretta conseguenza di quelli emessi in capo alla società. I maggiori redditi societari erano stati poi convincentemente dimostrati dall'Agenzia delle Entrate sulla base di sei specifici elementi, quali: la contabilità "in nero" rinvenuta dalla Guardia di Finanza in una borsa a mani di un dipendente che si stava allontanando dalla sede sociale all'inizio della verifica;
i prezzi di unità abitative identiche o similari a quelle cedute e pubblicizzate su una rivista specializzata nel settore immobiliare della zona di operatività della società;
i prezzi di rivendita dichiarati dagli acquirenti privati degli immobili;
le dichiarazioni di acquirenti circa il versamento di somme "in nero";
le anomalie dei prezzi dichiarati dalla Srl per la vendita di immobili identici ovvero molto simili;
gli esiti dei controlli fiscali eseguiti in capo alla società per il precedente biennio 2004 — 2005, mentre la difesa del contribuente si era limitata a sostenere che sarebbero stati applicati i valori OMI, il che non era vero. Il reddito accertato ai fini IRPEF era stato poi correttamente presunto in presenza di una società con soli due soci di cui M era socio al 66,67%, dal che si desumeva che fosse stato ripartito fra i due soci nello stesso anno di conseguimento ed in proporzione alle quote possedute, mentre il contribuente non aveva fornito alcun elemento idoneo a vincere la presunzione e anche le sanzioni erano state correttamente determinate a fronte di deduzioni del ricorrente in sede di appello che non aveva formulato alcuna esplicita domanda, eventualmente subordinata, in merito agli iniziali motivi di ricorso che erano rimasti assorbiti dalla pronuncia di primo grado. Contro la sentenza di appello, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione M M, in proprio ed in qualità di soggetto al quale erano stati consegnati gli avvisi di accertamento "in qualità di socio della società Programma Casalese srl — cessata il 4.3.2011- con atto notificato in data 2-3 gennaio 2015 affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente sostiene violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'ad. 360 n. 3, cpc, per non avere la RGN ,1374/2015 M M c. Agenzia Entrate sentenza impugnata ritenuto la nullità degli avvisi di accertamento relativi all'IRPEF in capo al socio una volta posti in relazione alla nullità della notifica degli avvisi alla società già estinta e quindi al mancato accertamento presupposto.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli adt. 59 e 47 del DPR n. 917 del 1986 e dell'art. 27 del DPR n. 600 del 1973 per avere la sentenza impugnata erroneamente calcolato il preteso reddito da capitale in capo al socio, in quanto, a norma dell'ad. 59 del TUIR, avrebbe dovuto imputare ai fini impositivi esclusivamente il 40% del presunto maggior reddito degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio della società nell'esercizio in cui erano stati percepiti.
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