Cass. civ., sez. II, sentenza 19/11/2019, n. 30082
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 25175-2015 proposto da: FALLIMENTO CALO' RUGGIERO e FALLIMENTO CALO' VINCENZO, in persona del comune Curatore Avv. R B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LIVORNO
61/a int. 7 presso MARIA OLGA CATAPANO, rappresentati e difesi dagli avvocati S A M e F C;
- ricorrenti -
contro
M R M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SILLA
7, presso lo studio dell'avvocato M O, rappresentata e difesa dall'avvocato D M;
CALO' ARCANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SILLA
7, presso lo studio dell'avvocato M O, rappresentata e difesa dall'avvocato A C;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1300/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale I P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati C F e M S A, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato M D R, difensore della resistente M R M, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.Con distinti atti di citazione, la curatela del fallimento di C V e di C R convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Trani M R M, C A e C G, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius Calò Giuseppe, perché lesive della quota di legittima dei falliti C V e Ruggiero.
1.1. Gli attori esponevano che Calò Giuseppe, marito di M R M e padre di Vincenzo, Ruggiero, Arcangela e Giovanni, con testamento pubblico del 18.4.1996, aveva lasciato l'usufrutto generale alla moglie, la quota indisponibile ai quattro figli e la disponibile alla figlia Arcangela.
1.2.1 convenuti si costituivano e resistevano alla domanda.
1.3.M R M eccepiva l'inammissibilità della domanda di riduzione , poiché, ai sensi dell'art.564 c.c. , non vi era stata l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
1.4.Riuniti i giudizi, con sentenza non definitiva dell'11.5-17.6.2010, il Tribunale di Trani rigettava la domanda nei confronti di C G e dichiarava inammissibile la domanda nei confronti di M R M;
con sentenza definitiva del 24.7-1.8.2012, accoglieva parzialmente la domanda di riduzione per lesione di legittima delle disposizioni testamentarie nei confronti di C A.
1.5.Proposto appello dalla curatela del fallimento di C V e di C R, cui resisteva spiegando appello incidentale C A, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 7.5.2015, rigettava l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale. Nell'interpretare la scheda testamentaria, la corte territoriale riteneva che il de cuius avesse istituito la moglie M R legataria dell'usufrutto generale in sostituzione della quota di legittima, sicchè, non rivestendo la medesima la qualità di erede, gli attori avrebbero dovuto, a pena di inammissibilità, accettare l'eredità con beneficio di inventario. i Con riferimento alla posizione di C A, la corte territoriale, muovendo dal rilievo che la quota spettante a titolo di legittima e quella spettante a titolo di disponibile dovessero essere sommate tra loro, accertava che il valore della quota alla medesima assegnata era inferiore a detto importo;
avendo la Calò subito una lesione dalle disposizioni testamentarie, in quanto il valore del legato in favore di M R intaccava la quota disponibile, l'azione di riduzione nei suoi confronti non era meritevole di accoglimento.
2.Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la curatela del fallimento di C V e la curatela del fallimento di C R sulla base di tre motivi.
2.1Hanno resistito, con distinti controricorsi, M R M e C A n.
2.3.In prossimità dell'udienza, i ricorrenti e M R hanno depositato memorie illustrative.
2.4.All'udienza pubblica del 7.3.2019, il procuratore di M R ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per il decesso dell'unico difensore di C A, avvenuto dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione.
2.5. Rinviata la causa all'udienza del 18.6.2019, Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. I P ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.588 c.c., 1010 c.c., 551 c.c., 564 c.c., in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c, in quanto la corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito a M R, in favore della quale il de cuius aveva lasciato l'usufrutto generale dei beni, la qualità di legataria, basandosi unicamente sull'interpretazione letterale del testamento, senza compiere ulteriori indagini sulla volontà del testatore e senza
LIVORNO
61/a int. 7 presso MARIA OLGA CATAPANO, rappresentati e difesi dagli avvocati S A M e F C;
- ricorrenti -
contro
M R M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SILLA
7, presso lo studio dell'avvocato M O, rappresentata e difesa dall'avvocato D M;
CALO' ARCANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SILLA
7, presso lo studio dell'avvocato M O, rappresentata e difesa dall'avvocato A C;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1300/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale I P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati C F e M S A, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato M D R, difensore della resistente M R M, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.Con distinti atti di citazione, la curatela del fallimento di C V e di C R convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Trani M R M, C A e C G, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius Calò Giuseppe, perché lesive della quota di legittima dei falliti C V e Ruggiero.
1.1. Gli attori esponevano che Calò Giuseppe, marito di M R M e padre di Vincenzo, Ruggiero, Arcangela e Giovanni, con testamento pubblico del 18.4.1996, aveva lasciato l'usufrutto generale alla moglie, la quota indisponibile ai quattro figli e la disponibile alla figlia Arcangela.
1.2.1 convenuti si costituivano e resistevano alla domanda.
1.3.M R M eccepiva l'inammissibilità della domanda di riduzione , poiché, ai sensi dell'art.564 c.c. , non vi era stata l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
1.4.Riuniti i giudizi, con sentenza non definitiva dell'11.5-17.6.2010, il Tribunale di Trani rigettava la domanda nei confronti di C G e dichiarava inammissibile la domanda nei confronti di M R M;
con sentenza definitiva del 24.7-1.8.2012, accoglieva parzialmente la domanda di riduzione per lesione di legittima delle disposizioni testamentarie nei confronti di C A.
1.5.Proposto appello dalla curatela del fallimento di C V e di C R, cui resisteva spiegando appello incidentale C A, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 7.5.2015, rigettava l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale. Nell'interpretare la scheda testamentaria, la corte territoriale riteneva che il de cuius avesse istituito la moglie M R legataria dell'usufrutto generale in sostituzione della quota di legittima, sicchè, non rivestendo la medesima la qualità di erede, gli attori avrebbero dovuto, a pena di inammissibilità, accettare l'eredità con beneficio di inventario. i Con riferimento alla posizione di C A, la corte territoriale, muovendo dal rilievo che la quota spettante a titolo di legittima e quella spettante a titolo di disponibile dovessero essere sommate tra loro, accertava che il valore della quota alla medesima assegnata era inferiore a detto importo;
avendo la Calò subito una lesione dalle disposizioni testamentarie, in quanto il valore del legato in favore di M R intaccava la quota disponibile, l'azione di riduzione nei suoi confronti non era meritevole di accoglimento.
2.Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la curatela del fallimento di C V e la curatela del fallimento di C R sulla base di tre motivi.
2.1Hanno resistito, con distinti controricorsi, M R M e C A n.
2.3.In prossimità dell'udienza, i ricorrenti e M R hanno depositato memorie illustrative.
2.4.All'udienza pubblica del 7.3.2019, il procuratore di M R ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per il decesso dell'unico difensore di C A, avvenuto dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione.
2.5. Rinviata la causa all'udienza del 18.6.2019, Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. I P ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.588 c.c., 1010 c.c., 551 c.c., 564 c.c., in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c, in quanto la corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito a M R, in favore della quale il de cuius aveva lasciato l'usufrutto generale dei beni, la qualità di legataria, basandosi unicamente sull'interpretazione letterale del testamento, senza compiere ulteriori indagini sulla volontà del testatore e senza
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