Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2022, n. 48227

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2022, n. 48227
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48227
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A VO nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/02/1976 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere F A;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CNI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;(--A

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di V A, all'esito di giudizio abbreviato, per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riferimento alla detenzione di 221 flaconi di «Alcover» di cui alla tabella IV del medesimo decreto (escludendone la sussumibilità nel fatto di «lieve entità» contemplato al comma quinto del citato art. 73).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito al motivo di appello censurante la pronuncia di primo grado per aver escluso l'uso esclusivamente personale dei 221 flaconi di «Alcover». La Corte territoriale avrebbe reso sul punto una motivazione apodittica in quanto caratterizzata da mere clausole di stile senza confrontarsi con gli elementi emergenti dal processo inerenti all'essere l'imputato in cura presso il Sert dal quale ha ricevuto proprio, per fini terapeutici, flaconi di «Alcover».

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece il difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta non sussumibilità della fattispecie accertata nell'ipotesi di «lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice d'appello avrebbe reso motivazione apodittica nel far riferimento al mero dato quantitativo (221 flaconi di «Alcover», per un totale di 2.990 ml) e pur considerando la destinazione di una parte di «Alcover» ad uso personale dell'imputato ma senza specificare alcunché in merito.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce il difetto assoluto di motivazione in merito all'effettuato aumento per la recidiva, nonostante specifico motivo d'appello sul punto.
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