Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2022, n. 42058

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2022, n. 42058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42058
Data del deposito : 8 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PILI MARCO, nato a Iglesias il 28/12/1981 avverso l'ordinanza del 11/04/2022 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari;
lette le conclusioni degli avv.ti RENATO CHIESA e PIERANDREA SETZU, difensori di P M, che hanno insistito nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11/04/2022, il Tribunale di Cagliari rigettava la richiesta di riesame presentata da M P contro il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 21 marzo 2022 dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cagliari, confermando tale decreto. Questo (che è stato allegato al ricorso dal ricorrente) aveva a oggetto la ricerca di «documentazione (inclusa quella contenuta su supporti informatici, telefoni cellulari, computers ecc. ... nella disponibilità degli indagati) relativa al tentativo di finanziare, con soldi pubblici, la Pro Loco Città di Cagliari, riconducibile all'Indagato] D G Valerio» ed era finalizzato a «rinvenire documentazione comprovante la sussistenza del reato in trattazione ed effettuare l'analisi forense dei dati contenuti sui dispositivi informatici - computers, telefoni cellulari, hard disk, cd, pen drive ecc., nella disponibilità degli indagati, al fine di rinvenire contratti, mail, messaggi, chat di wattsap, accordi privati ecc. utili a ricostruire i rapporti tra il D G, il P ed i soggetti che gestiscono la Pro Loco Città di Cagliari e l'interessamento del medesimo affinché il finanziamento da € 650.000,00 venisse erogato all'interno di un pacchetto di norme urgenti e necessarie in quanto legate all'emergenza Covid 19», con il conseguente sequestro «di quanto rinvenuto (corpo di reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini». A seguito della perquisizione, la polizia giudiziaria delegata sottoponeva a sequestro 6 hard disk di memoria esterna, 2 cartelline trasparenti contenenti documentazione, un telefono cellulare di marca iPhone, un telefono cellulare privo di Sim e 17 pen drive.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Cagliari, ha proposto ricorso per cassazione M P, per il tramite dei propri difensori, affidato a sette motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto «non indicava se gli oggetti sequestrati erano corpo del reato, cosa ad esso pertinente o non rientrassero in nessuna delle due categorie», con la conseguente «mancan[za] di motivazione sulla qualificazione giuridica del materiale ricercato». Il ricorrente lamenta inoltre che l'ordinanza impugnata nulla abbia detto in ordine all'ulteriore sollevata censura relativa al fatto che il decreto di perquisizione e sequestro aveva disposto il sequestro anche di quanto discrezionalmente «ritenuto utile al fine delle indagini», categoria non prevista dal codice di procedura penale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto «non pretendeva la convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria benché il decreto del p.m. fosse estremamente indeterminato e lasciasse integrale discrezionalità alla p.g. operante» con riguardo, in particolare, al sequestro di quanto «ritenuto utile al fine delle indagini».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata «per mancanza di motivazione in ordine alle doglianze formulate dalla persona sottoposta alle indagini sull'afferenza probatoria, la pertinenza degli oggetti sequestrati in relazione all'addebito contestato e la sproporzione del provvedimento», doglianze con le quali il P aveva censurato, invocando anche la giurisprudenza di legittimità sul punto, l'indiscriminato sequestro di tutto il materiale telematico presente nella propria abitazione, compreso un personal computer di proprietà della moglie, senza che fosse stato indicato alcun criterio di selezione di detto materiale né alcuna relativa modalità operativa.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata «per l'integrale mancanza di pertinenza e proporzione». Quanto all'aspetto della «mancanza di proporzione», il ricorrente rappresenta come il decreto di sequestro, nel disporre il vincolo su tutti i dispositivi informatici rinvenuti in seguito alla perquisizione, avesse omesso di prevedere qualsivoglia selezione o criterio di cernita dei dati in essi contenuti, come pure una data di restituzione degli stessi dispositivi, una volta eseguita la copiatura dei dati. Quanto all'aspetto del «difetto di pertinenza», il ricorrente espone che: a) tale pertinenza era esclusa dai fatti che, da un lato - posto che, come risulta anche dall'ordinanza impugnata, i fatti in contestazione erano avvenuti, al più tardi, nell'ottobre/novembre 2020 ed erano stati compiuti «attraverso la predisposizione di atti pubblici presentati agli enti territoriali» - «non vi era ictu °culi alcun nesso di pertinenza fra il materiale privato ora sequestrato, marzo 2022, e l'oggetto dell'addebito provvisorio, risalente a circa due anni prima» e, dall'altro lato, che, poiché era già stato sequestrato, oltre un anno prima, il telefono cellulare dell'indagato D G, il sequestro era «del tutto superfluo, dal momento che le informazioni ricercate [...] dovevano essere presenti nei terminali già in possesso dell'inquirente»;
b) si ravvisava un'«estrema incertezza dei soggetti titolari del compito di valutare i dati presenti nei supporti telematici sequestrati all'indagato, dal momento che il p.m. mai si occupava del sequestro e dei suoi sviluppi successivi», atteso che «la polizia giudiziaria riceveva l'illegittimo e totalizzante compito di procedere all'esame preliminare dei dati, senza alcun vincolo né criterio direttivo in grado di delimitarne l'oggetto di verifica».

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata «per mancanza di pertinenza fra il materiale in sequestro e l'addebito provvisorio, con particolare riferimento al personal computer sequestrato, di certa proprietà di terza persona», in particolare, della propria moglie M P, la quale nulla aveva a che fare con la costituzione e il finanziamento della Pro Loco Città di Cagliari.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata «per mancanza totale di motivazione in concreto in ordine alle esigenze probatorie». Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce che il decreto di sequestro aveva omesso la motivazione su dette esigenze, essendosi limitato a fare rinvio all'ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari, il cui avviso di deposito fu emesso il giorno successivo alla notifica del decreto di sequestro, e al «contenuto degli atti contenuti nel fascicolo, e delle annotazion[i] di P.G. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Guardia di Finanza di Cagliari», di cui aveva potuto iniziare a richiedere copia solo il 24 marzo 2022. Sotto un secondo profilo, il ricorrente rappresenta che il decreto di sequestro non chiariva «quale accertamento specifico [l'autorità giudiziaria] intrende[sse] compiere sui beni appresi», avendo omesso di motivare «sulla finalità perseguita in concreto col vincolo per l'accertamento dei fatti», atteso anche che «si trattava di un fatto risalente a circa due anni prima che, secondo la stessa impostazione accusatoria, emergeva da carte pubbliche già ampiamente in possesso dell'inquirente e dal telefonino del principale indagato [D G], già sequestrato ed analizzato» e che, «quanto alla specifica attività da compiere sul materiale appreso, [l'ordinanza impugnata] utilizzava, riportando il decreto di sequestro originariamente impugnato, l'approssimativa locuzione analisi forense, senza specificare se doveva procedersi ad accertamenti tecnici irripetibili, clonazione, consulenza tecnica, incidente probatorio, semplice copia».

2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce
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