Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2023, n. 17232

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2023, n. 17232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17232
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

T (germano di L, O ed A T) diveniva unico titolare del predetto bene.

2. Questa Corte, con l’ordinanza oggetto di revocazio ne, rigettava il ricorso per cassazione proposto da L, M, A, O ed Ermes T, volto a conseguire l’annullamento della sentenza n. 22/4/2017 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avanzato contro la sentenza n. 753/6/2015 della Commissione tributaria provinciale di Venezia, reputando legittimo l’avviso di accertamento n. 13/1T/005585/000, notificato il 10 ottobre 2014, con cui l’Ufficio aveva liquidato, in relazioneal predetto atto, le imposte ipotecarie e catastali, negando le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa.

2.1. Per quanto occupa in relazione ai motivi di revocazione, la Corte è giunta alla suindicata decisione, affermando che: -«l’acquisto della proprietà è un effetto legale della rinuncia da parte del comproprietario ed ha carattere derivativo in quanto presuppone la precedente titolarità del diritto in capo al rinunciante […]»;
- L, M, A ed O T, quali coeredi, «dapprima i coeredi hanno accettato l’eredità testamentaria divenendo comproprietari dell’immobile e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinandosi con ciò l’effetto traslativo del loro diritto parziario, per modo che si è avuto l’accrescimento in capo a T Ermes» (ndr. da intendere Tommaso M);
- « […] il fenomeno dell’espansione del diritto di proprietà per effetto della rinuncia ai diritti che lo comprimono, lungi da porsi in antitesi con l’effetto traslativo della rinuncia, è la diretta conseguenza di esso. Va dunque escluso che la rinuncia per cui è causa, in quanto non determinativa della traslazione del diritto, vada esente dall’imposta di registro» - non poteva trovare applicazione l’art. 69, comma, 3, della legge 21 novembre 2000 (ndr., non 1990 come indicato nell’ordinanza), n. 342 (secondo cui «Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprieta' di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»), in quanto «[…] a tacer del fatto che le norme sulle agevolazioni sono di stretta interpretazione, dirimente è il fatto che la rinuncia abdicativa di che trattasi non costituisce donazione indiretta poiché dall’atto a rogito notaio Nazari di Padova, rep. 1267 e racc. 872, del 30 aprile 2013 si evince le parti hanno dichiarato che la rinuncia avveniva a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, laddove, invece, lo spirito di liberalità è connaturato anche alla donazione, anche indiretta (cfr. Cass. n. 19400 del 18/07/2019 […])».

3. Con ricorso notificato tramite servizio postale in data 27 novembre 2021, i suindicati ricorrenti proponevano ricorso per revocazione, illustrandolo con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4.L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 5 gennaio 2022. L E

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Gli istanti assumono che l’ordinanza sopra illustrata risulterebbe viziata da un duplice errore revocatorio.

1.1. Il primo di essi emergerebbe dal fatto che, a più riprese, il provvedimento contestato ha fatto riferimento all’imposta di registro, laddove la controversia aveva pacificamente ad oggetto l’imposta di successioni e donazioni, come prevista dal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e come prevista dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e comunque dalle norme ad esse collegate, nonché le imposte ipotecarie catastali di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 applicate in relazione alla disciplina del Testo Unico delle successioni e donazioni. Tale dedotto errore percettivo-sensoriale nella lettura dell’atto, ritenuto cadere su di un punto non controverso tra le parti, avrebbe avuto – a dire dei ricorrenti – incidenza decisiva, in quanto la Corte avrebbe ritenuto che la rinuncia abdicativa oggetto di causa non fosse esente dall’imposta di registro.

1.2. Con la seconda ragione di impugnazione, i contribuenti hanno, invece, lamentato l’omessa pronuncia sul motivo “III” di cui alle pagine 23/25 del ricorso (che riportano), concernente la dedotta «Equiparazione delle rinunzie a diritti reali a titolo gratuito prive di spirito di liberalità ai “trasferimenti di beni e diritti per donazione od altra liberalità”. Mancata equiparazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi