Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/07/2022, n. 21806
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente ORDINANZA SUL RICORSO RG 15680/2015 proposto da Consorzio generale Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno rappresentata e difesa dagli avv.ti Mana D U, G C e O C, difensore dom.tario giusta procura speciale a margine del ricorso RICORRENTE CONTRO P G e GE.Fil Gestione Fiscalità locale s.p.a. - Intimati- -avverso la sentenza n. 10715/14 emessa dalla CTR Campania e depositata il 3.12.2014 e non notificata;udita la relazione della causa svolta all'udienza del 15.06.2022 dal Consigliere Dott. ssa M B;ESPOSIZIONE DEL FATTO §1. G P impugnava l'ingiunzione di pagamento emessa dalla società Ge.FI.L. spa, ente affidatario del servizio di riscossione coattiva dei contribuenti per conto del Consorzio Generale di bonifica Inferiore del Volturno chiedendone l'annullamento perché carente sotto il profilo motivazionale, mancando delle informazioni in ordine alla esatta ubicazione dei fondi onerati, alla individuazione dell'epoca di realizzazione dei lavori, nonché alle modalità di calcolo del contributo. La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso con sentenza appellata dal Consorzio di bonifica il quale ribadiva la sussistenza di un piano di classifica approvato e pubblicato, mai contestato da parte del contribuente e l'irrilevanza della specifica utilitas per il fondo. La CTR della Campania respingeva il gravame sul rilievo che il Consorzio , 51,1 non aveva assolto all'onere della prova su di esso gravante relativo ai benefici diretti derivanti dalle opere di bonifica. I Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore Volturno propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della CTR della Campania indicata in epigrafe. Il contribuente e la società Ge.FLL Gestione fiscalità locale s.p.a. sono rimasti intimati. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO § 2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e ss R.D. 215/1933, dell'art. 860 c.c., nonché violazione dell'art.2897 c.c. relativamente al riparto dell'onere probatorio ex art. 360, n. 3), c.p.c.;per avere la CTR della Campania onerato il consorzio della prova della sussistenza del beneficio fondiario, affermando che il beneficio diretto e specifico dell'attività di bonifica costituisce un presupposto indefettibile della pretesa impositiva, con la conseguenza errata di escludere che l'inclusione dei beni nel perimetro di contribuenza costituisce presupposto necessario ma non sufficiente a far sorgere il potere impositivo dell'ente, reputando necessaria la prova dell'esecuzione della manutenzione o della realizzazione di opere suscettibili di arrecare agli immobili dei consorziati uno specifico vantaggio di natura fondiaria. Al riguardo, il consorzio deduce che, al contrario, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, l'onere di provare l'insussistenza di una utilitas generata dalle opere di bonifica incombe sul consorziato, allorquando gli immobili siano inseriti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica;ciò in forza delle presunzioni di cui all'art. 860 c.c. e dell'art. 10 r.d. citato in rubrica, che pongono a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di vantaggi per i fondi, precisando che il perimetro di contribuenza definito piano di classifica del territorio è delimitato nella tavola cartografica allegata al piano di classifica per il riparto della contribuenza approvato ai sensi dell'art. 22 della L.R. Campania n. 23/85 con deliberazione del commissario ad acta del 28 maggio 1998 pubblicata nel B.U.R.C. ed approvata dalla giunta regionale;approvazione che ha la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, fino a prova contraria. Presunzione che sussiste nelle ipotesi in cui il consorziato si esima dal contestare specificamente la legittimità del paino di classifica e riparto. Aggiungendo che, nella fattispecie, il consorziato non aveva mai impugnato o contestato la legittimità del piano di classificazione e del piano di riparto. §.3 Con il secondo mezzo si lamenta violazione dell'art. 12 della L. R. Campania n. 4/2003, degli artt. 11,21 e 59 del ncl. n. 215/1933 e dell'art. 860 c.c., in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., per avere il decidente affermato che" se il contributo avesse avuto natura di onere reale sarebbe bastato che la legge avesse previsto soltanto i criteri di individuazione dei beni immobili da assoggettare allo stesso senza la necessità di alcun riferimento all'utilità apportata dall'attività del consorzio." Sostiene il ricorrente che è ormai pacifica la natura tributaria del prelievo consortile che si fonda sul verificarsi dei presupposti di legge, indipendentemente da uno stretto rapporto di sinallagmaticità tra prestazione pecuniaria e servizi resi;ciò, in quanto la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. Provvisorietà stabilita a pagina 40 del piano di classifica come prevista dall'art. 11 cit. in rubrica. • §4. I motivi - che possono essere scrutinati congiuntamente - sono fondati. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel correlare alla mancanza di specifiche contestazioni del piano di classifica una presunzione di godimento dei benefici consortili quale presupposto dell'obbligo contributivo (Cass. 4671/2012 Rv. 621748, Cass. 13167/2014;Cass. 23220/2014;Cass.24356/2016;Cass. 13130/2017). Nel caso in esame, l'attività di bonifica idraulica dei territori in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali di mantenimento) muove - ai sensi della citata normativa di riferimento, di natura sia statuale sia regionale - dalla previa approvazione di un 'piano di classifica', individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l'elaborazione dei relativi indici di quantificazione. Orbene, su tale premessa, occorre richiamare quanto già stabilito da questa Corte di legittimità, secondo cui: - l'adozione di tali strumenti, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento;- qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.;- qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di con tribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010). Il principio si pone nel solco tracciato dalla sentenza n. 26009/2008 delle SS.UU. della Corte secondo cui «in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo» E' stato ulteriormente precisato che «in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al 6 giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente» (Cass. n. 20681/2014. n. 21176/2014 e nello stesso senso Cass. n. 6839/2020;Cass.11471/2022 in motiv) Costituisce, dunque, principio consolidato, dal quale non v'è ragione di consolidarsi, che «in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio» (cfr. Cass. n. 9511/2018, n. 24356/2018, n. 23220/2014). Orbene, nella specie, parte contribuente non ha, né principalmente né incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale. Essendosi infatti essa limitata ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall'esecuzione delle opere di bonifica. Dunque, a fronte del dato pacifico di causa costituito dall'inserimento del fondo del contribuente nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di quest'ultimo del piano di classifica e di ripartizione approvato dall'autorità regionale, gravava sul contribuente medesimo l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria ( tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891;Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223;Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167;Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831;Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010). §.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi