Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2018, n. 17717
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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, relativa all'eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poiché la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento.
Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l'udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.
E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modifiche in legge n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poiché la disposizione transitoria - che differisce di 180 giorni dall'emanazione del decreto l'entrata in vigore del nuovo rito - è connaturata all'esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, dell'art. 35-bis, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008 poiché il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di "status", è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l'udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell'attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell'interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell'art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l'applicabilità dell'art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c.
Sul provvedimento
Testo completo
17 7 1 7 /2 0 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Protezione Presidente FRANCESCO A. GENOVESE internazionale Videoregistrazione GIACINTO BISOGNI Consigliere Fissazione udienza MARIA ACIERNO Consigliere MAURO DI MARZIO Consigliere Rel. Ud. 27/06/2018 PU Cron. 17717 ALBERTO PAZZI Consigliere R.G.N. 26627/2017 SENTENZA sul ricorso 26627/2017 proposto da: TA AS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 22, presso lo studio dell'avvocato Ciervo Antonello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Interno;
- intimato 1 0 5 12 8 1 40 avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 23/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Antonello Ciervo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 23 ottobre 2017 il Tribunale di Napoli, sezione 1.- specializzata per la protezione internazionale, ha dichiarato il diritto di ler AS TA alla protezione umanitaria, respingendo invece la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nonché quella di protezione sussidiaria. Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l'udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l'acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, e che la narrazione degli eventi che, secondo il AS TA, avevano determinato la sua fuga dal paese d'origine, il Mali, non presentassero requisiti minimi di attendibilità, né in relazione alla sua ipotetica condizione di perseguitato, né in relazione alla sua concreta esposizione a rischi di grave danno in ipotesi di rientro in patria: egli, infatti, non era stato in grado di fornire indicazioni sulla sua città di provenienza, essendosi limitato ad affermare di provenire dalla regione di Gao, ed aveva mostrato tuttavia di non avere consapevolezza degli avvenimenti di grande eco nazionale ed internazionale che avevano interessato l'area nord- 2 orientale del Paese, ove era situata tale regione, nel 2012, narrando in maniera molto vaga le circostanze che avrebbero condotto ad un'aggressione verso di lui verificatasi a suo dire in quanto egli si sarebbe rifiutato di pronunciare la parola Azawad. 2.- Per la cassazione del decreto AS TA ha proposto ricorso per sette motivi. Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese. سا RAGIONI DELLA DECISIONE Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in 1. - modalità semplificata. 2.- Il ricorso contiene sette motivi.
2.1. Il primo motivo è rubricato: «In via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma del decreto legge numero 13/2017, così come convertito nella legge numero 46/2017, per violazione degli articoli 3, primo comma, e 77, secondo comma, Costituzione, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell'emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell'efficacia temporale e, quindi, dell'entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale». -2.2. Il secondo motivo è rubricato: «Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 bis del decreto legislativo numero 25/2008, introdotto dall'articolo 6, primo comma, lettera g), della legge numero 46/2017, 3 per violazione degli articoli 3, primo comma;
24, primo e secondo comma;
111, primo, secondo e quinto comma;
117, primo comma Costituzione, quest'ultimo parametro così come integrato dall'articolo 46, paragrafo 3 della Direttiva numero 32/2013 e dagli articoli 6 e 13 della Cedu, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex articoli 737 ss. c.p.c. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale». —2.3. Il terzo motivo è rubricato: «Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 bis, comma 13, del decreto legislativo numero 25/2008, così come modificato dall'articolo 6, primo comma, lettera g), della legge numero 46/2017, per violazione degli articoli 3, primo comma;
articolo 24, primo e secondo comma;
articolo 111, primo, secondo e settimo comma Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado». - Il quarto motivo è rubricato: «Sempre, e da ultimo, in via 2.4. preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 bis, comma 13, del decreto legislativo numero 25/2008, così come modificato dall'articolo 6, primo comma, lettera g), della legge numero 46/2017, per violazione degli articoli 3, primo comma;
articolo 24, primo e secondo comma;
articolo 111, primo, secondo e settimo comma Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità del 4 ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato». 2.5.- Il quinto motivo è rubricato: «Nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360, numero 3, c.p.c., dell'articolo 35 bis, commi 9, 10 e 11 del decreto legislativo numero 25/2008», censurando la sentenza impugnata per aver escluso la necessità della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
2.6. Il sesto motivo è rubricato: «In subordine: sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 bis, commi 9, 10 e 11 del decreto legislativo numero 25/2008, così come modificato dall'articolo 6, primo comma, lettera g), della legge numero 46/2017, per violazione degli articoli 3, primo comma;
24, primo e secondo comma;
111, primo e secondo comma;
117, primo comma Costituzione così come integrato dagli articoli 6 e 13 Cedu e dall'articolo 46 paragrafo 3 della direttiva