Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2022, n. 37246
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 196 del 1997, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, riguardanti l'erogazione del t.f.r. da parte del Fondo di garanzia gestito dall'INPS nei casi di insolvenza del datore di lavoro, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati anteriormente alla data suddetta. L'estensione retroattiva dell'intervento del citato Fondo di garanzia presuppone che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione; di tale presupposto deve offrire la prova chi rivendichi il diritto alle prestazioni del medesimo Fondo.
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I R I 20 DIC, 2022 D E T N E S E 37246 .22 - I L L O B 'AULA B' E T N REPUBBLICA ITALIANA E S E - E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N O I Z A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R T S I G SEZIONE QUARTA CIVILE E R E T N E S E Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: - Presidente Dott. UMBERTO BERRINO R.G.N. 36193/2018 - Consigliere – Dott. ROSSANA MANCINO Cron. 37246 - Consigliere - Dott. DANIELA CALAFIORE Rep. - Consigliere - Dott. LUIGI CAVALLARO P.U. 27/9/2022 - Consigliere Rel. Dott. ANGELO CERULO - Fondo di garanzia INPS e soci lavoratori delle cooperative ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 36193-2018 proposto da: Igh DA LV, rappresentato e difeso, per procura conferita su foglio separato allegato al ricorso per cassazione, dagli avvocati LEOPOLDO SPEDALIERE, ERMANNO SPEDALIERE e LUCIANO SPEDALIERE, ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI e VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto controricorrente -- - per la cassazione della sentenza n. 3651 del 2018 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, pronunciata il 28 maggio 2018 e pubblicata il 14 giugno 2018 (R.G.N. 8029/2013). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal Consigliere Angelo Cerulo. Lette le conclusioni motivate formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 14214 del 21 giugno - 2013, ha condannato l'INPS a corrispondere al signor AL RD il trattamento di fine rapporto (TFR), per l'ammontare di Euro 9.665,11, oltre accessori, e ha respinto la richiesta di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione. Il Tribunale ha 1gh compensato per un terzo le spese di lite. 2.- La pronuncia è stata impugnata dall'INPS, che ha lamentato l'erronea valutazione degli elementi di fatto e, in particolare, la carenza di prova del versamento dei contributi al Fondo di garanzia per il periodo anteriore al 1997. Con sentenza pronunciata il 28 maggio 2018 e pubblicata il 14 giugno 2018 con il numero 3651 del 2018, la Corte d'appello di Napoli ha accolto il gravame e, per l'effetto, ha respinto la domanda proposta dal lavoratore. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha così argomentato: a) in virtù dell'art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche i soci lavoratori delle società cooperative, a prescindere dalla sussistenza d'un rapporto di lavoro subordinato, possono beneficiare dell'intervento del Fondo di garanzia nell'ipotesi d'insolvenza del datore di lavoro;
- 2 - b) la nuova disciplina ha portata retroattiva, a condizione che, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 196 del 1997, siano stati versati i contributi: la prova del versamento dev'essere offerta da chi reclama le prestazioni del Fondo di garanzia;
c) dalla documentazione acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. e attendibile nelle sue risultanze, emerge che, per il periodo antecedente al luglio 1997, non sono stati versati i contributi volontari al Fondo di garanzia;
d) non può trovare applicazione il principio di automaticità delle prestazioni, che concerne la diversa ipotesi della contribuzione obbligatoria: prima dell'entrata in vigore della legge n. 196 del 1997, la contribuzione delle cooperative al Fondo di garanzia gestito dall'INPS aveva carattere meramente volontario;
f e e) la complessità del quadro normativo induce a ravvisare i l ay presupposti della compensazione integrale delle spese di entrambi i M gradi di giudizio.
3. AL RD impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con ricorso notificato mediante PEC il 12 dicembre 2012 e affidato a due motivi.
4. L'INPS resiste con controricorso. 5.- Fissata alla pubblica udienza del 27 settembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti: nessuno degl'interessati ha formulato istanza di discussione orale (art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15). -5.1. Il Pubblico Ministero ha chiesto di rigettare il ricorso. - 3 - 5.2. In prossimità dell'udienza, l'INPS ha depositato memoria illustrativa, per insistere nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso si articola in due motivi.- 1.1. Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il signor AL RD denuncia l'erronea interpretazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. La sentenza impugnata avrebbe errato nel far gravare sul lavoratore l'onere di dimostrare il versamento dei contributi al Fondo di garanzia. Per il lavoratore, estraneo al rapporto contributivo che intercorre tra il datore di lavoro e l'INPS, sarebbe impossibile o comunque oltremodo gravoso assolvere a un siffatto onere probatorio. Spetterebbe invece all'INPS, in quanto unico beneficiario M dei versamenti contributivi e in possesso della relativa documentazione, offrire la prova dell'omissione contributiva che ha eccepito. 1.2.- Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive in ordine