Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13735
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) CENA ATTILIO nato a TORINO il 15/07/1970 2) LAFLEUR GIUSEPPE nato a ALBA il 06/05/1973 avverso le ordinanze del 7 e 25 novembre 2022 del TRIBUNALE DI ASTIvisti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'avv. M M, difensore di A C, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Ai ricorrenti sono stati contestati i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione, mentre il solo C è sottoposto a indagini anche per il delitto di detenzione illegale di armi ricettate.Per tali reati il G.i.p. del Tribunale di Asti, con l'ordinanza genetica, applicava a entrambi la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita per L con quella degli arresti domiciliari. Con distinti provvedimenti, emessi il 16 e il 18 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari sostituiva dette misure, applicando a C quella degli arresti domiciliari e a L quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con ordinanza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Torino, decidendo sugli appelli riuniti proposti dal pubblico ministero presso il Tribunale di Asti, ha applicato a C la misura degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" e ha ripristinato per L la misura degli arresti domiciliari. Con successiva ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale, con rito de plano, preso atto della impossibilità logistica di effettuare il controllo a distanza di C attraverso il braccialetto elettronico, segnalata dalla Questura di Reggio Emilia, ha modificato la precedente ordinanza, ripristinando per A C la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Hanno proposto ricorso i due indagati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del 7 novembre 2022 e - quanto a C - anche gi quella successiva.
3. Ricorsi A C.
3.1. Con un primo ricorso, depositato in data antecedente alla modifica de plano del suo regime custodiale, il ricorrente, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, impugna l'ordinanza del 7 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Tribunale non avrebbe potuto applicare la modalità di controllo a distanza senza una specifica richiesta del pubblico ministero appellante, che si era limitato a richiedere il ripristino della custodia cautelare in carcere: con la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. non è stata introdotta una nuova misura coercitiva ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. Una volta ritenuta l'adeguatezza della misura degli arresti donniciliari "semplici", il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'appello del pubblico ministero che non aveva richiesto che si applicasse il braccialetto elettronico, cosicché l'ordinanza è stata emessa in violazione degli artt. 597 e 310 del codice di rito.
3.2. Con un secondo ricorso A C impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale, con procedura de plano, ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale sotto due diversi profili. In primo luogo, l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva disposto che gli
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'avv. M M, difensore di A C, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Ai ricorrenti sono stati contestati i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione, mentre il solo C è sottoposto a indagini anche per il delitto di detenzione illegale di armi ricettate.Per tali reati il G.i.p. del Tribunale di Asti, con l'ordinanza genetica, applicava a entrambi la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita per L con quella degli arresti domiciliari. Con distinti provvedimenti, emessi il 16 e il 18 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari sostituiva dette misure, applicando a C quella degli arresti domiciliari e a L quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con ordinanza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Torino, decidendo sugli appelli riuniti proposti dal pubblico ministero presso il Tribunale di Asti, ha applicato a C la misura degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" e ha ripristinato per L la misura degli arresti domiciliari. Con successiva ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale, con rito de plano, preso atto della impossibilità logistica di effettuare il controllo a distanza di C attraverso il braccialetto elettronico, segnalata dalla Questura di Reggio Emilia, ha modificato la precedente ordinanza, ripristinando per A C la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Hanno proposto ricorso i due indagati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del 7 novembre 2022 e - quanto a C - anche gi quella successiva.
3. Ricorsi A C.
3.1. Con un primo ricorso, depositato in data antecedente alla modifica de plano del suo regime custodiale, il ricorrente, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, impugna l'ordinanza del 7 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Tribunale non avrebbe potuto applicare la modalità di controllo a distanza senza una specifica richiesta del pubblico ministero appellante, che si era limitato a richiedere il ripristino della custodia cautelare in carcere: con la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. non è stata introdotta una nuova misura coercitiva ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. Una volta ritenuta l'adeguatezza della misura degli arresti donniciliari "semplici", il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'appello del pubblico ministero che non aveva richiesto che si applicasse il braccialetto elettronico, cosicché l'ordinanza è stata emessa in violazione degli artt. 597 e 310 del codice di rito.
3.2. Con un secondo ricorso A C impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale, con procedura de plano, ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale sotto due diversi profili. In primo luogo, l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva disposto che gli
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi