Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/09/2019, n. 24138
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In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi.
Sul provvedimento
Testo completo
24138/ 19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO FRANCESCO Dott. - Presidente - ANTONIO GENOVESE - Consigliere - Dott. GIACINTO BISOGNI Ud. 07/05/2019 - CC -Consigliere - Dott. LOREDANA NAZZICONE R.G.N. 961/2018 - Consigliere - Dott. ROSARIO CAIAZZO Cear. 24138 Rep.- Rel. Consigliere - Dott. ALBERTO PAZZI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 961-2018 proposto da: IN UO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CAVASINO;
- ricorrente -
contro
POLARIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell'avvocato ENZO FOGLIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISA BACHMANN;
- controricorrente -
e contro 0906 19 FALLIMENTO IN UO SRL IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
0120 শ avverso la sentenza n. 134/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Rilevato che:
1. il Tribunale di Marsala, con sentenza in data 14 settembre 2016, dichiarava il fallimento di IL MO in liquidazione s.r.l. su istanza di Polaris s.r.l., constatando come la compagine debitrice non avesse fornito la prova del mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 1. fall. negli ultimi anni antecedenti la presentazione dell'istanza di fallimento;
2. la Corte d'appello di Palermo condivideva il rilievo del primo giudice e rigettava il reclamo presentato da IL MO in liquidazione s.r.l., ritenendo che il mancato deposito dei bilanci impedisse di attribuire valore decisivo alla documentazione prodotta dalla società reclamante al fine di dimostrare il mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 l. fall.;
3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso IL MO in liquidazione s.r.l., affidandosi a quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Polaris s.r.l.;
l'intimato fallimento di IL MO in liquidazione s.r.l. non ha svolto alcuna difesa;
considerato che:
4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1. fall., in Ric. 2018 n. 00961 sez. M1 ud. 07-05-2019 2-