Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2023, n. 17206
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Testo completo
rt. 23, comma 8 bis, decreto-legge n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.Con unico motivo, deducendo violazione dell’art. 113 cod.proc.civ., della legge n.335 del 1995 e dell’art. 24 Cost., il ricorrente si duole dell’erroneità della pronuncia per avere dichiarato l’inammissibilità, per carenza di interesse, dell’opposizione all’estratto di ruolo con la quale si era agito assumendo che il credito,per le somme iscritte a ruolo, si era comunque prescritto, successivamente alla notifica delle cartelle.
6.Il ricorso è da rigettare in applicazione dei principi già affermati da Cass.n. 10595 del 2023, ed altre successive conformi, alla luce dell’intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte.
7.L’intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell’ordinamento dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.n. 215 del 2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48- bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
8.Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.);
inoltre, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.