Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 05/11/2021, n. 32258
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12304-2015 proposto da: GO BA LO, GI AU, CO CA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA n. 59, presso lo studio dell'avvocato PAOLA GIARDINA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELA BASILICO;
- ricorrenti -
contro 2021 COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro 1738 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO
3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, ANTONELLA FRASCHINI, EMILIO LUIGI PREGNOLATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 953/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/11/2014 R.G.N. 1626/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 12304/2015 RG
RILEVATO CHE
1.Con sentenza in data 10 novembre 2014 nr. 953 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da LO GO BA, AU GI e CA CO, dipendenti del Comune di Milano con qualifica di agenti di Polizia Locale, per la assunzione a carico del Comune di Milano delle spese di difesa legale in relazione al procedimento penale in cui essi erano imputati, definito dal Tribunale di Milano con sentenza di assoluzione (sentenza nr. 9135/08).
2.La Corte territoriale osservava che il giudice del primo grado aveva fatto corretta applicazione dell'articolo 28 CCNL REGIONI ed AUTONOMIE LOCALI del 14 settembre 2000, a tenore del quale tra i requisiti per la assunzione degli oneri di difesa a carico del COMUNE vi era quello del «comune gradimento» del legale nominato e, dunque, della individuazione del difensore di concerto fra la amministrazione ed i suoi dipendenti.
3.Nella fattispecie di causa la domanda di concessione del patrocinio era stata presentata dai dipendenti per la prima volta il 6 giugno 2008, allorquando il difensore era stato nominato già da tempo: infatti l'atto di opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso a loro carico risaliva al 9 settembre 2005 ed il processo penale era iniziato il 5 giugno 2006 (RG 6029/06).
4.Con l'unico motivo di appello i dipendenti invocavano il contenuto della circolare del Comune di Milano del 15.2.2010 nr. 4. 5.Detta circolare, peraltro successiva ai fatti di causa, non era utile alle loro difese;
infatti pur prevedendo la possibilità di riproporre la domanda di concessione del patrocinio legale, inizialmente respinta, in caso di conclusione del procedimento penale in senso favorevole al dipendente, richiamava, comunque, i presupposti generali (di cui al precedente paragrafo 1.b), tra i quali vi era la nomina di un legale di comune gradimento. Né il COMUNE di Milano avrebbe potuto stabilire diversamente, essendo tenuto al rispetto del CCNL, ai sensi dell'articolo 40, ultimo comma, D.L.gs. nr. 165/2001.PROC. nr. 12304/2015 RG 6.Hanno proposto ricorso per la