Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/03/2023, n. 07186

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/03/2023, n. 07186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07186
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28992/2019 R.G. proposto da AGRICOLA LA BASILANA SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio Faà di Bruno n. 69 (presso AG Servizi e Consulenze Legali), rappresentatoe difeso da ll’ Avv. Nicola Si racusano –ricorrente –

contro

A.G.E.A. -AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –resistente con atto di costituzione – Avverso la sentenza n. 5564/2018della CORTE DI APPELLO DI MA , depositata il 10settembre 20 1 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13ottobre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. ORDINANZA INGIUNZIONE RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI ALL’AGRICOLTURA r.g. n. 28992/2019 Cons. est. Raffaele Rossi

FATTI DI CAUSA

1. Con ingiunzione ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (in appresso, per brevità: AGEA) intimò alla società semplice AG La BA il pagamento della somma di euro 792.504,70, oltre accessori, quale ripetizione di contributi comunitari all’agricoltura indebitamente percepiti per gli anni 1995-1998. 2. L’opposizione spiegata dall’intimata venneparzialmente accolta dal Tribunale di Roma, con rideterminazione dell’importo dovuto in euro 184.640,05, oltre interessi, corrispondente alla sovvenzione relativaall’anno 1995, con compensazione, nella misura del 30%, delle spese processuali tra le parti inlite.

3. Pronunciando s ull’appello interposto dalla società semplice AG La BA,la decisione in epigrafe indicata ha quantificato in misura diversa le spese processuali del giudizio di prime cure, per il resto rigettando l’impugnazione e compensando le spese del grado.

4. Ricorre per cassazione lasocietà semplice AG la BA , affidandosi a quattro motivi;
l’AGEA ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all’udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) e degli artt. 112 e 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.). Si contesta la sentenza impugnata laddove - con una sostanziale omissione di pronuncia o, comunque, con motivazione apparente –ha ritenuto inconferente, considerata la natura di ripetizione d’indebito dell’azione, la inosservanza, dedotta dall’opponente, del termine di conclusione del procedimento amministrativo di verifica delle presunte irregolarità esposte nella domanda di erogazione del contributo. r.g. n. 28992/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) e dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.). Si contesta la sentenza impugnata laddove - con una sostanziale omissione di pronuncia- ha ritenuto inconferente, ancora una volta sul rilievo della natura di ripetizione d’indebito dell’azione, la inosservanza, dedotta dall’opponente, del terminefissato dall’art. 4 della legge n. 898 del 1986 per la contestazione delle violazioni amministrative previste dalla stessa legge e l’irrogazione delle relative sanzioni.

3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, in quanto pongono identiche questioni– sono inammissibili. Essi non rispettanoi requisit i della esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366, primocomma, numm. 3 e 6 , del codice di rito . E’ doveroso premettere che, come ha chiarito questa Corte, in tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell’agricoltura, la disciplina della ripetizione dell’indebito, regolata dall’art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l’erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l’adozione di un atto di accertamento o liquidazione;
ciò indipendentemente dalla riconducibilità della richiesta di restituzione alla commissione di illeciti o altre irregolarità, la cui configurabilità, rilevante esclusivamente ai fini dell’applicazione delle sanzioni comminate dalla normativa di riferimento, consentealla P.A. di provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate e all’irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento previsto dalla r.g. n. 28992/2019 Cons. est. Raffaele Rossi legge 24 novembre 1981, n. 689 , richiamato dalla l egge n. 898 del 1986, ma non esclude la facoltà di agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato (Cass. 26/09/2019, n. 24040). Tanto precisato in linea generale, appare dirimente nella specie la mancata riproduzione - quantomeno nei contenuti essenziali e nella parte d’interesse - della ingiunzione opposta e, in particolar modo, la omessa illustrazione della ragione causale della pretesa con essa esercitata (se cioè riferita alla mera ripetizione

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