Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/01/2014, n. 48

CASS
Ordinanza
3 gennaio 2014
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Ordinanza
3 gennaio 2014

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/01/2014, n. 48
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48
Data del deposito : 3 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30782/2011 proposto da:
ET NZ ([...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 299, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- resistente -
avverso la sentenza n. 203/28/2010 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA dell'1.12.2010, depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il ricorrente nella persona dell'Avvocato TI ZO che insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CT di Roma ha rigettato l'appello di TI ZO - appello proposto contro la sentenza n. 87/16/2009 della CTP di Roma che aveva pure rigettato il ricorso del TI - ed ha così confermato la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l'anno d'imposta 2004. La predetta CT ha motivato la decisione evidenziando (per quanto qui ancora interessa) che ai fini dell'imponibilità IRAP è necessario

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