Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 23167

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La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a sostegno della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela.

Il diritto di riscatto, previsto per le locazioni ad uso abitativo dall'art. 3 della l. n. 431 del 1998 in combinato disposto con gli artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978, è conseguenza della prelazione legale che può concorrere anche con la prelazione convenzionale, essendo compito del giudice di merito provvedere alla qualificazione della fattispecie concreta sulla base dei fatti complessivamente dedotti e tenuto conto delle parti processuali presenti in giudizio, anche alla luce dei principi di economia processuale e di conservazione delle prove.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 23167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23167
Data del deposito : 27 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 23167-2018 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO VENDITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 26118/2016 Cron. 23167 TERZA SEZIONE CIVILE Q.

1. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ULIANA ARMANO Presidente Ud. 22/05/2018 Dott. ANTONELLA DI FLORIO Rel. Consigliere PU ConsigliereDott. MARCO DELL'UTRI Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26118-2016 proposto da: ا ROMA,DE BONO ALDO, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE I I 18, presso 10 studio dell'avvocato ASSOCIATI STUDIO GREZ E, rappresentato e difeso dagli avvocati FAUSTO D'AMBROSIO, ANDREA TORRICELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;
2018 ricorrente - 1534 contro elettivamente domiciliata in ROMA, URTO FEDERICA, VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell'avvocato MARCO DE BONIS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
EI MA EL, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO GAITO giusta procura speciale in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 521/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore m Generale Dott. ANNA MA SOLDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MARCO DE BONIS;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. AL De BO ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva respinto l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di rigetto della sua domanda volta ad ottenere, nei confronti di CA TO, la declaratoria di inefficacia della vendita dell'appartamento da lui condotto in locazione, con contratto stipulato per uso abitativo con la precedente proprietaria RI LA ER, rispetto al quale, vantando il diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile in virtù di quanto convenzionalmente pattuito e deducendo che l'offerta di vendita non gli era stata comunicata, aveva agito per far valere il diritto di riscatto previsto dagli artt. 38 e 39 L. 392/1978. 2. Le parti intimate hanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente deduce: ж a. con il primo motivo, ex art. 360 n° 3 e 5 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 1362 cc in relazione alla regola "in claris non fit interpretatio": lamenta che l'interpretazione della Corte territoriale aveva impedito la tutela del suo diritto di riscattante, visto che egli aveva agito, fin dall'inizio, con riferimento agli artt. 38 e 39 L. 431/98, applicabili anche alle locazioni abitative. b. con il secondo motivo, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 co. 5 cpc come novellato dalla L. 534/1995 ratione temporis vigente: lamenta che la Corte era incorsa in error in procedendo nell'applicazione della legge in quanto la modifica della domanda doveva ritenersi sempre ammessa nei limiti dell'art. 183 co. 5 cpc;
ed aveva anche pronunciato in contrasto con il principio jura novit curia. 3 c. con il terzo motivo, ancora,

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