Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/1999, n. 2789
Sentenza
24 marzo 1999
Sentenza
24 marzo 1999
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Massime • 2
La clausola di rinuncia dell'assicuratore della cosa trasportata per conto di chi spetta alla rivalsa nei confronti del vettore, per l'indennizzo all'avente diritto, non configura un'assicurazione della responsabilità civile di questi, ma è soltanto idonea a fondare la sua eccezione se invece richiesto dall'assicuratore di manlevarlo e pertanto, se egli agisce per ottenere da quest' ultimo il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato o a colui che ad esso si è surrogato, la prescrizione non decorre ne' è sospesa ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., rispettivamente commi terzo e quarto, poiché questa norma è applicabile al diverso istituto dell'assicurazione per la responsabilità civile.
Non è ravvisabile ricorso incidentale, per mancanza di un requisito essenziale ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. in un controricorso in cui, sia pure prospettando ragioni ulteriori a giustificazione della richiesta di conferma della sentenza da controparte impugnata, rispetto a quelle in essa contenuta, non vi è richiesta di cassazione della medesima.
Sul provvedimento
Testo completo
1 99 REPUBBLICA ITALIAN. 02 IN NOME DEL POPO TALL NO LA CORTE SU R MA DI CASSAZIONE Oggetto Controth on atti cure grove
contro
SEZIONE TERZA CIVILE idav i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Manfredo GROSSI R.G.N. 14809/96 Consigliere Cron. 7711 Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Rep. 1232 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Ud. 08/01/99 LUPO Dott. Ernesto Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE LEOPOLDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Rilasciata copia studio CARLI SOLE 24 ORE... al SIG. A VERA 28, presso 10 studio dell'avvocato MARIO 3000 per diritti L PONTESILLI, che lo difende unitamente all'avvocato il IL CANCELLIERE FULVIO BASSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GENERALI ASSIC SPA, corrente in persona dei suoi LIRE 3000 CANCELLERIA legali rappresentanti, avv. Aldo Cappuccio e ing. Adriano Cuccagna, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato MANGELLI CC386224 1999 DE SANCTIS, difeso dall'avvocato GIULIO PALMIGIANO, 11 giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFIC Rilasciat Audio CEDIS al SIG. 3000 controricorrente per diritti # 24 MOR 1000 - IL CANCELLIERE nonchè
contro
CORTE SUPREMACY CASCADEL 71044 WINTERTHUR 1 SPA PER FUSIONE, ALLIANZ SUBALPINA ASSIC ASSIC SPA, POLINARI BRUNO;
GC intimati - 3000 avverso la sentenza n. 1614/96 della Corte d'Appello 24 100 di MILANO, emessa il 31/1/96 depositata il 07/06/96;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFIC CO 2297+2839/94;
Rilasciate udita la relazione della causa svolta nella pubblica al SIG. I 3000 Consigliere Dott. Ernesto per diritti L.. 24 MAR 1999 udienza del 08/01/99 dal IL CANCELLIER LUPO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito l'Avvocato GIULIO PALMIGIANO;
UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Richiesta copia studio dal Sig. DE SANCTIS Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per per diritti 3209 inammissibile il 17 MAG. 1999 principale e rigetto ricorso IL CANCELLIERE l'incidentale. LIRE 1000 Studio dal: DIRITTO MARIT 3000 fr AS207544 LUG. 1999 AM095082 -2- 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIC UFFICIO COPIE Svolgimento del processo. Richiesta copia stud Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 1984 le compagnie dal Sig. CIACCA FAI per diritti L. 3000 di assicurazione La Pace, Allianz ed Alpina convennero davanti al il 1/10/98 IL CANCELLIER Tribunale di Milano Bruno LI e la TE s.p.a., chiedendone la LIRE 1000 condanna, ai sensi dell'art. 1916 c.c., al pagamento della somma di CANCELLERIA L.89.522.500, da esse corrisposta alla assicurata Officina Savio s.p.a. per i danni subiti dalle merci di sua proprietà a seguito di un incidente stradale verificatosi tra l'automezzo di DO AR (sul quale le merci AT830575 erano trasportate) e quello del LI. Su istanza dei convenuti venne *W228377) R chiamato in causa il AR, nei cui confronti la TE svolse *N228376 domanda di manleva fino alla concorrenza della responsabilità a lui riferibile. In corso di causa intervenne una pronuncia del Tribunale di ER أنا (del 10 dicembre 1988), poi passata in giudicato, che accertò il concorso di responsabilità in ordine all'incidente sopra indicato del AR per il 20 % e del Polonari per l'80%. Successivamente la TE concluse con le società attrici una transazione, con la quale versò L.90.000.000, riservandosi di agire in regresso contro il AR per la parte da lui dovuta. Nel prosieguo del giudizio venne disposto iussu iudicis l'intervento in causa della Assicurazioni Generali s.p.a., che aveva stipulato con la CO.TR.A.P. s.r.l. (di cui il AR era consorziato) un contratto di assicurazione per conto di chi spetta in relazione al trasporto delle stesse merci della Officina Savio e che aveva dapprima versato alle società attrici e poi ricevuto in restituzione una somma pari al 50% del danno 3 nepla riportato dalle merci. Alla chiamata in causa provvide il AR, il quale PASETAI 309 chiese la rifusione di quanto preteso dalla TE. La Assicurazioni Generali, costituendosi, contestò la legittimazione del AR ad esercitare RANGELL il diritto all'indennizzo non essendo egli né assicurato né contraente, eccepì inoltre la prescrizione del diritto azionato ex