Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2020, n. 19935
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Testo completo
La Commissione delle Comunita' Europee con decisione del 5 giugno 2002 n. 2003/193/CE dichiarava aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 70 e dal Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 66, comma 14, convertito con L. 29 ottobre 1993, n. 427, in favore di societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142.
In data 2 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate notificava ad (---) spa (gia' (---) spa), societa' di capitali operante nei sevizi pubblici ed avente come azionista quasi totalitario il Comune di Torino, un avviso di accertamento con il quale chiedeva la restituzione dell'aiuto di Stato equivalente alle imposte Irpeg ed Ilor non corrisposte nell'anno di imposta 1997 per effetto del regime di esenzione dichiarato incompatibile con il mercato comune, quantificato in Euro 10.412.157,57 oltre interessi per Euro 9.265.775,57.
Contro l'avviso di recupero la societa' proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 6 del 2010, dichiarando non assoggettabili ad imposta esclusivamente i redditi derivanti dal comparto energetico.
Avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la societa' (---) spa si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza n. 1 del 22.2.2012 accoglieva integralmente l'appello dell'Ufficio e rigettava l'appello incidentale della contribuente. In particolare il giudice di appello rigettava la tesi della societa' secondo cui l'aiuto di Stato di cui aveva illegittimamente beneficiato era gia' stato restituito al settore pubblico sotto forma di utili distribuiti al Comune di Torino, osservando che "il pagamento dei dividendi al Comune di Torino "maggiorati" dal mancato assoggettamento ad imposta era dipeso da una libera scelta aziendale e non comporta la restituzione del beneficio allo Stato. La moratoria fiscale aveva come soggetti beneficiari societa' di capitali alle quali consentiva l'esenzione da imposte Irpeg ed Ilor per il 1997.11 Comune di Torino non e' ovviamente una societa' di capitali e non ha direttamente goduto della agevolazione. E' vero il contrario, che la societa' che ebbe ad avvantaggiarsi del regime fiscale favorevole fu la spa (---) spa societa' di diritto privato ancorche' ad