Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17955

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17955
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: D G D, nato a Cessaniti il 09/01/1965, parte civile nel procedimento a carico di: S I, nato a Vibo Valentia 1'01/10/1964, avverso la sentenza del 23/02/2021 del Tribunale di Vibo Valentia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso chiedendo il rinvio alle sezioni civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
sentiti i difensori: Avv. F A, per la parte civile ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Avv. D L, per l'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vibo Valentia, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Tropea, emessa il 5 aprile 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S I in relazione al reato di cui all'art. 632 cod.pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, annullando le statuizioni civili. Secondo l'originaria contestazione, confermata dal primo giudice ma disattesa dal Tribunale, l'imputato avrebbe effettuato, su una porzione di terreno di sua proprietà gravata da servitù di passaggio in favore della parte civile, una lavorazione agricola (fresatura) idonea ad impedire l'esercizio di tale diritto reale, la cui esistenza, tuttavia, il Tribunale non ha ritenuto provata sulla base delle emergenze processuali.

2. Ricorre per cassazione la parte civile D D G, deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla declaratoria di prescrizione del reato, stante la sua natura permanente che il Tribunale non avrebbe valutato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso l'esistenza della servitù di passaggio in favore della persona offesa senza tenere conto che tale diritto reale era stato costituito con atto notarile di divisione tra le parti di due fondi agricoli contigui e risultava già esistente dai precedenti atti che avevano riguardato i passaggi di proprietà dei terreni (originariamente costituiti da unico appezzamento) e dalle produzioni documentali di entrambe le parti. Il Tribunale norrevalutato le testimonianze assunte al dibattimento (da parte di un teste di polizia giudiziaria e del proprietario di limitrofo appezzamento di terreno beneficiario di identica servitù di passaggio), conformi al contenuto della documentazione agli atti;
3) violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto del contenuto confessorio delle dichiarazioni dell'imputato e delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Randazzo, che aveva affermato come il fondo della parte civile fosse intercluso, circostanze non oggetto di contestazione;
4) violazione di legge per avere il Tribunale affermato, assumendosi poteri riservati ad altri organi e contro le risultanze dibattimentali, che il fondo della persona offesa non fosse intercluso;
5) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto non attendibile la testimonianza di Mazzarella Giuseppe, proprietario di fondo limitrofo anch'esso beneficiato dalla servitù di passaggio, senza procedere alla rinnovazione della prova e senza tenere conto che, al contrario, la testimonianza era conforme alle risultanze documentali.
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