Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 4607

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La controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al "quantum", rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 4607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4607
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 9698/2022 Numero sezionale 8/2023 Numero di raccolta generale 4607/2023 Data pubblicazione 14/02/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: Regolamento di giurisdizione – illecito SEZIONI UNITE CIVILI edilizio - sanzione pecuniaria sostitutiva ordine di demolizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati B VIO - Primo Presidente f.f. - G TO - Presidente di Sezione - D SINI - Consigliere - Ud. – 10/01/2023 - CC MASSIMO FERRO - Consigliere - R.G.N. 9698/2022 A GUSTI - Consigliere - Rep. A CO - Consigliere - R M - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9698/2022 R.G. proposto da C D C, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A C, p.e.c. cella.antonino@ordineavvocatipc.it, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro

BERTUZZI DINA e PUGNI GIOVANNI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti T G, p.e.c. tiziana.garlaschini@milano.pecavvocati.it, e M L, elettivamente domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2530/2021 del Tribunale di Piacenza. Numero registro generale 9698/2022 Numero sezionale 8/2023 Numero di raccolta generale 4607/2023 Data pubblicazione 14/02/2023 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Paola D'Ovidio, il quale conclude chiedendo che la Corte di cassazione, in accoglimento del proposto ricorso, voglia dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dinanzi al quale andranno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio. Rilevato che: B D e P G proponevano ricorso innanzi al Tribunale di Piacenza avverso la determina n. 48 del 9 ottobre 2021 di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo del ripristino dello stato dei luoghi (demolizione del manufatto realizzato in difformità). Nel ricorso, per quanto qui rileva, le parti esponevano le seguenti circostanze di fatto: a) in data 12 giugno 2021 il Comune di Coli emetteva ordinanza di demolizione di un fabbricato e di una porzione di muro esterno di contenimento del terreno, da eseguire entro il termine di 90 giorni;
b) decorso il termine concesso, il muro di recinzione non risultava abbattuto, per cui il Comune, con successivo atto del 9 ottobre 2021, nel dare atto, previa perizia, che la demolizione era suscettibile di pregiudicare la stabilità del manufatto per la parte conforme, oltre che dell'adiacente fabbricato adibito a ricovero degli attrezzi agricoli, stabiliva di non procedere alla demolizione d'ufficio e irrogava sanzione pecuniaria, il cui ammontare era determinato in considerazione del tempo trascorso e della rilevanza dell'abuso. Si costituiva il Comune di Coli eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale adito accoglieva, inaudita altera parte, l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. 2 Numero registro generale 9698/2022 Numero sezionale 8/2023 Numero di raccolta generale 4607/2023 Data pubblicazione 14/02/2023 Il Comune ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., poi illustrato con memoria. B D e P G hanno resistito con

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