Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/2021, n. 31963

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In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31 dicembre 2020 - previsto dall'art. 126 del Brexit Withdrawal Agreement (approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo.

Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che - qualificatosi come "legale rappresentante della sede secondaria della società" straniera - aveva rilasciato la procura in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p.c., in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/2021, n. 31963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31963
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 19 63\ 2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giurisdizione ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - contratti CARLO DE CHIARA Presidente di Sezione - Ud. 13/07/2021 - - Rel. Presidente Sezione - U.P.cam. MARIA ACIERNO R.G.N. 26020/2016 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - CRM 31963 Rep. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - сс Consigliere - CHIARA GRAZIOSI FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente M SENTENZA sul ricorso 26020-2016 proposto da: ALLIANCE INVESTMENTS UK LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D D F;
324 21 -

- ricorrente -

contro

BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A., BANCA CIS CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 39, presso lo studio dell'avvocato A D, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE LOMBARDI, MANUELA SOLIGO e ZENO CRESPI REGHIZZI;

- controricorrenti -

nonchè

contro

FRANCONETTI SILVANO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4093/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Presidente MARIA ACIERNO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga il presente ricorso.

FATTI DI CAUSA

E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Alliance Investment UK ha evocato in giudizio davanti al tribunale di S Roma il Credito Industriale Sanmarinese (d'ora in avanti C.I.S), la banca Carim s.p.a. e S F esponendo di essere titolare di un credito di originarie lire 21.400.000.000 cedutogli da Mario Franconetti e corrispondente agli accrediti confluiti sul conto corrente del cedente acceso con la C.I.S. S F, (figlio di Mario) Ric. 2016 n. 26020 sez. SU - ud. 13-07-2021 -2- in forza di procura rilasciata dal padre Mario aveva trasferito le somme contenute sul conto predetto su un libretto al portatore e successivamente aveva dato in pegno il libretto a C.I.S. a garanzia di affidamenti concessi dalla banca ad una società successivamente fallita.

1.1 La Alliance ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto costitutivo del pegno e la condanna ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno provocato da tutti i convenuti in solido, o alla restituzione ex art. 2041 c.c. delle somme costituenti il credito oggetto di cessione. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello di San Marino. Il tribunale ha accolto l'eccezione. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione, ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalle parti appellate. Ha ritenuto, in particolare, che tra le autonome rationes poste a base del dichiarato difetto di giurisdizione ci fosse quella secondo la quale era stata rilevata l'esistenza di una deroga della competenza del giudice italiano in favore del foro di San Marino contemplata nel contratto che regolava il rapporto tra CIS e Mario Franconetti, rapporto oggetto di cessione e sul quale Alliance aveva fondato la propria legittimazione. Questa ratio non è risultata attinta dai motivi d'impugnazione secondo la Corte d'Appello con conseguente giudicato sulla accertata giurisdizione. Ne è derivata, secondo la Corte d'Appello la conferma definitiva della statuizione della giurisdizione contenuta nella pronuncia di primo grado.

2. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione L'Alliance Investment UK Ltd (d'ora in avanti Alliance). Hanno resistito con controricorso Banca C.I.S. e s.p.a. Cassa di Risparmio di Rimini (d'ora in avanti Carim). Con ordinanza interlocutoria della prima sezione civile n. 12315 del 2021, la causa è stata rimessa alle Sezioni Unite civili perché avente ad oggetto l'accertamento della giurisdizione del giudice adito. Ric. 2016 n. 26020 sez. SU ud. 13-07-2021 -3- 3. Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. La parte ricorrente e le parti controricorrenti hanno depositato memoria.

4. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.;
324 e 329 c.2 c.p.c. in relazione alla ritenuta preclusione da giudicato interno.

4.1 Nel secondo motivo (ancorché accorpato al primo) viene dedotta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per l'omessa pronuncia ed il mancato esame dei motivi d'appello della Alliance.

4.2 In relazione al primo motivo viene rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente esistente un vincolo di subordinazione tra la domanda contrattuale relativa alla nullità del pegno e quella risarcitoria extracontrattuale. Oggetto dell'appello era stata l'affermazione e la giustificazione dell'autonomia e della pariordinazione tra le due domande da cui doveva necessariamente conseguire che non fosse ravvisabile un'autonoma ratio decidendi nella ritenuta applicabilità dell'art. 20 delle condizioni di contratto di conto corrente stipulato tra M F e la C.I.S., avendo tale rilievo valore rafforzativo in relazione all'individuazione della giurisdizione dello Stato di San Marino. La causa petendi da interpretare unitamente al petitum, doveva individuarsi nella domanda di risarcimento derivante dalla condotta illecita causata dalla costituzione del pegno da ritenersi invalido. Su di essa doveva misurarsi l'accertamento della giurisdizione e l'esame dei motivi d'appello che, partendo dalla autonomia

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