Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/07/2019, n. 32319

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/07/2019, n. 32319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32319
Data del deposito : 19 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KI RA nato a [...]( MAROCCO) il 04/10/1992 BI FA MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/01/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 8 gennaio 2019, applicava nei confronti di KI CH e di IA BI AC la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 668 cod. pen. ed alla sola KI anche in relazione al reato di cui all'art. 497-bis comma 2 cod. pen. Propongono ricorso per cassazione gli imputati per mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi:

1. Erronea qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.

2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Quanto al primo motivo di ricorso formulato nell'esclusivo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi