Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2004, n. 19541

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In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia stradale, legittimato a resistere all'opposizione è il Ministero dell'interno; tuttavia, se il ricorrente si sia limitato a proporre l'opposizione, indicando l'autorità che ha elevato il verbale, l'errore nell'identificazione del soggetto passivamente legittimato è ascrivibile all'Ufficio del giudice, al quale spetta disporre la notifica dell'opposizione ex art. 23, legge n. 689 del 1981, individuando l'amministrazione alla quale deve essere effettuata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2004, n. 19541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19541
Data del deposito : 29 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI IA Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR AR AZ, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FORTUNATO RR, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA;

- intimata -
avverso l'ordinanza del Giudice di pace di VILLA SAN GIOVANNI, emessa il 17/12/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/2004 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Villa S. Giovanni, con ordinanza del 17 dicembre 2001, dato atto che in relazione a ricorso depositato in cancelleria il 27/8/2001 da RR IA RA avverso verbale di contestazione, nel contraddittorio della Prefettura di Reggio Calabria, l'opponente non era comparso e non aveva comunicato alcun impedimento a comparire e del pari non fosse comparsa l'Amministrazione, nonché rilevata la regolarità delle notifiche di udienza all'opponente, ritenuto che dall'esame della documentazione allegata al ricorso non risultasse evidente la illegittimità del provvedimento impugnato, convalidava, ai sensi dell'art. 23, 5 comma l. n. 689/81, il verbale di contestazione.
Propone ricorso per Cassazione la RR, e riassunto il contenuto dell'opposizione, deduce 2 motivi. Non resiste l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

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