Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2022, n. 6763
Sentenza
8 novembre 2022
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8 novembre 2022
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Massime • 1
In tema di esecuzione, non costituisce causa di esclusione della sospensione delle pene detentive la condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in caso di avvenuta concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., costituendo tale diminuente una condizione di immediato accesso ai benefici penitenziari, non suscettibile di rivalutazione o di modifica in fase esecutiva o di sorveglianza.
Sul provvedimento
Testo completo
06763 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3204/2022 MONICA BONI - Presidente - CC 08/11/2022 DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 20231/2022 GAETANO DI IU LL MAGI FRANCESCO ALIFFI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di: CO EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 4.1.8.del R 1. Con ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto da IO AR, ha dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione relativo alla pena di anni due di reclusione, inflittagli ex art. 444 c.p.p. con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in data 3 dicembre 2021 e divenuta, irrevocabile il 4 gennaio 2022, e ha disposto l'immediata liberazione del condannato per consentirgli di presentare, nel termine di trenta giorni, richiesta di misura alternativa alla detenzione. A fondamento della decisione il Tribunale rileva che la 1., 9 gennaio 2019, n. 3, nell'introdurre nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art.
4-bis Ord. pen. per soap. محمد i quali non opera l'obbligo del pubblico ministero di emettere, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nel caso di pene non superiori a quattro anni di reclusione, unitamente all'ordine di esecuzione, un decreto di contestuale sospensione funzionale a consentire al condannato di richiedere nel termine di trenta giorni le misure alternative i più gravi delitti contro la pubblica - amministrazione, ha, comunque, previsto, nell'ambito di una normativa premiale volta a valorizzare la collaborazione con la con la giustizia, l'applicabilità dei benefici premiali anche in favore di detenuti, come RO, cui è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. D'altra parte, trattandosi di requisito per l'accesso ai benefici penitenziari il cui accertamento è riservato alla fase cognitiva senza attribuire alcun margine di apprezzamento al pubblico ministero e al giudice dell'esecuzione, non vi sarebbe ragione di "spezzare" il legame posto dal legislatore tra sospensione dell'ordine di esecuzione e natura realmente ostativa del delitto per cui è intervenuta condanna, consentendo l'ingresso in carcere di soggetti legittimati ad accedere a modalità alternative di espiazione della pena senza che ciò sia reso necessario da una espressa riserva dell'accertamento della natura ostativa alla fase di sorveglianza come quello previsto dall'art. 58-ter Ord. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano il quale ha dedotto violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 656, comma 9, cod. proc. Pen. e 4,-bis Ord. pen. Sostiene che il Tribunale non ha considerato il pacifico indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la norma di cui all'art. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen., individua i reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva attraverso il mero richiamo alle previsioni di legge che li contemplano, senza prendere in considerazione condizioni e presupposti previsti dalla disciplina penitenziaria per l'accesso ai benefici, il cui accertamento è riservato alla competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza. Tale richiamo letterale ai delitti del catalogo di cui all'art.
4-bis Ord. pen. non può essere superato dal pubblico ministero nella fase dell'emissione dell'ordine di esecuzione attraverso la valorizzazione di istituti premiali che assumono rilevanza soltanto nella successiva fase dell'acceso ai benefici penitenziari. L'eventuale irragionevolezza dell'interpretazione letterale non giustifica un intervento correttivo del giudice ordinario, ma rende, se mai, necessario la