Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/03/2018, n. 09261

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/03/2018, n. 09261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09261
Data del deposito : 1 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G GE nato il 14/06/1983 a SIRACUSA avverso l'ordinanza del 14/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere E D S;
ì O G G ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. A norma dell'art. 99, comma 4, d. P. R. n. 115 del 2002, il ricorso è ammesso, in materia, esclusivamente per violazione di legge. Le censure formulate dal ricorrente ineriscono invece a lamentati vizi di motivazione, sotto il profilo dell'individuazione del quantum dei redditi percepiti dal ricorrente, il quale sostiene che questi ultimi consistono esclusivamente nei sostentamenti inviati dalla madre, operaia, e che egli versa in condizioni di indigenza economica. Per contro, il giudice a quo ha evidenziato come il ricorrente risulti condannato, in via definitiva, per il reato di cui all'art 416 bis cp e l'onere di prova contraria alla presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al beneficio richiesto, non sia stato soddisfatto dal G, il quale fa ancora parte del clan, che lo sostiene economicamente: apparato argomentativo la cui validità è del tutto insindacabile in sede di legittimità, non integrando gli estremi della motivazione apparente, unico vizio motivazionale rilevante nell'ottica della violazione di legge. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
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