Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/1999, n. 85
Sentenza
19 febbraio 1999
Sentenza
19 febbraio 1999
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Massime • 1
La domanda di rimborso di spese ospedaliere, sostenute all'estero dall'assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, senza previa autorizzazione degli organi di tale servizio, attiene ad una posizione di interesse legittimo, attesa la sussistenza in proposito di un potere autorizzatorio dell'autorità amministrativa, che è espressione di discrezionalità amministrativa ed ha ad oggetto la valutazione della propria capacità di soddisfare l'esigenza dell'assistito tempestivamente ed in forma adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria. Tuttavia, quando la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere, sostenute all'estero, per un ricovero reso necessario da motivi di urgenza, costituiti da una situazione di pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di una non adeguata guarigione, viene in considerazione una posizione dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 della Costituzione, in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento di quella posizione, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio (in funzione nella specie dell'accertamento della concreta sussistenza della situazione di urgenza), non essendo espressione di un potere di supremazia della Pubblica Amministrazione, è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute (il quale, del resto, se può subire il contemperamento con altri interessi costituzionalmente protetti, quali le risorse finanziarie disponibili dal Servizio Sanitario e può essere limitato da leggi, regolamenti o atti amministrativi generali, non vede mai, pure in tali casi, degradata la sua consistenza di diritto soggettivo perfetto). Ne consegue che su detta domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, al quale compete la verifica circa l'effettiva ricorrenza dei motivi d'urgenza, se contestati dalla Pubblica Amministrazione, senza che tale contestazione possa svolgere alcun rilievo per negare la giurisdizione ordinaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA, (GIÀ AZIENDA USSL N. 18 DI BRESCIA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO. rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE FRANCO FERRARI, GIUSEPPE PORQUEDDU, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IN NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato RANIERI RODA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ONOFRI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 67/96 del Pretore di BRESCIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO;
udito l'Avvocato Piero BIASIOTTI, per delega dell'Avvocato Giuseppe Franco FERRARI, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 5 gennaio 1996 NA AR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Brescia l' Azienda USSL 18 di quella città allo scopo di sentirla condannare al pagamento di L. 20.450.695, a titolo di indennizzo per le spese mediche specialistiche ed ospedaliere per un ricovero di urgenza nella Confederazione Elvetica, a seguito di un incidente in montagna, del quale era stato vittima il 26 luglio 1992.
Esponeva il ricorrente che, durante una escursione in quota nel Gruppo Bernina in territorio italiano, era caduto in un crepaccio e, soccorso da un elicottero svizzero (essendo quello del Soccorso Alpino Italiano impegnato altrove), era stato portato, in stato di semincoscienza, insieme agli altri componenti della cordata nel più vicino ospedale (Ospidel Circuitel d' Engadin OTA 7503 Samedan);
che il medico del soccorso, vista la gravità delle lesioni riportate, dispose il suo trasferimento immediato alla Clinica Universitaria di Zurigo, ove una equipe era stata all' uopo già allertata. Sulla base di tali premesse, avendo l' Azienda USSL negato il rimborso delle spese sanitarie sostenute per non ricorrere le condizioni di cui all'art. 2 D.M. 3 novembre 1989, chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma indicata, o di altra da accertare in corso di causa.
L'Azienda UUSL n. 18 di Brescia si costituiva ed