Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2003, n. 11274

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In tema di accertamento delle imposte sui redditi nei confronti di soggetto dichiarato fallito, tra i vari obblighi di natura fiscale ai quali - pur continuando le obbligazioni tributarie a far capo al fallito - è tenuto il curatore fallimentare, che ha la esclusiva disponibilità delle scritture contabili, rientra anche quello di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che legittimamente questa invia al curatore un questionario con richiesta di dati e notizie, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nei questionari, inviati ai contribuenti ex art. 32, primo comma, n. 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed, a maggior ragione, la mancata risposta ai questionari stessi, consentono all'ufficio di procedere alla rettifica del reddito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. c), del decreto medesimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2003, n. 11274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11274
Data del deposito : 18 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P E - Presidente -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. R F - rel. Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12;



- ricorrente -


contro
Soc. MASPED S.p.A., fallita, in persona del Curatore fallimentare Dott. G M;



- intimato -


avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Cagliari n. 149/7/98 del 21-10/4-11-98, notificata il 19-1-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/2/03 dal Relatore Cons. Dott. F R;

Udito l'Avv. Gen. dello Stato Avv. D S;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V N, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo e secondo motivo di ricorso e l'accoglimento del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio II.DD. di Sassari, in data 15-1-87, notificava al Curatore del fallimento della MASPED S.p.A., l'avviso di accertamento, con cui veniva rettificata la perdita di esercizio di L. 632.023.000, dichiarata per l'anno 1983, in un reddito di L. 15.656.000 ai fini IRPEG ed ILOR, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria di L. 100.000 per aver restituito i questionari con risposte incomplete. L'accertamento scaturiva dalla ripresa a tassazione di una serie di costi, per i quali l'Ufficio, senza esito, aveva richiesto la relativa documentazione con questionari notificati prima al domiciliatario della società, poi al Commissario Giudiziale ed, infine, al Curatore del fallimento.
Avverso l'avviso proponeva opposizione il Curatore del fallimento, il quale adduceva che l'accertamento era nullo per carenza di motivazione e perché contrario alle risultanze contabili e documentali della società e che la sanzione pecuniaria era illegittima.
La Commissione Tributaria di primo grado di Sassari, con sentenza n. 76 del 10-2-89, respingeva il ricorso, motivando che la documentazione richiesta con il questionario non era stata prodotta neppure in fase contenziosa.
Proponeva gravame il Curatore fallimentare, lamentando che la decisione era priva di motivazione e che non ricorrevano i presupposti per l'accertamento induttivo ex art. 39 D.P.R. n. 660/73. La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello ed, in riforma della decisione impugnata, dichiarava illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, con la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese.
L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 5-3-99, con l'articolazione di tre motivi. La Curatela fallimentare non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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