Cass. civ., sez. I, ordinanza 17/05/2019, n. 13395

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 17/05/2019, n. 13395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13395
Data del deposito : 17 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 1052/2015 proposto da: Unipolsai Assicurazioni S.p.a., già Fondiaria Sai S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

R.G.N. 1052/2015 Cons. est. L T Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n.175, presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane, rappresentata e difesa dagli avvocati M M, F P, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 3593/2014 del TRIBUNALE di TORINO, pubblicata il 15/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:

La Fondiaria Sai SPA, quale emittente di un assegno non trasferibile tratto dal proprio conto corrente bancario acceso presso la Banca Popolare di Novara, aveva agito in giudizio a titolo di risarcimento danni nei confronti di Poste Italiane SPA (negoziatrice) per avere pagato quest'ultima l'assegno a soggetto diverso dal legittimo prenditore. Il Giudice di Pace di Torino aveva respinto la domanda. Il Tribunale di Torino, in sede di gravame, confermava la prima decisione, sulle seguenti considerazioni: nessuna violazione dell'obbligo di elevata diligenza era da imputarsi a Poste Italiane, avendo questa provveduto all'identificazione del beneficiario ed avendo controllato la regolarità formale del titolo, senza che dai documenti esaminati fossero emersi evidenti segni di contraffazione;
anche il controllo della banca trattaria in stanza di compensazione non mostrava irregolarità;
inoltre, la Fondiaria non aveva provato R.G.N. 1052/2015 Cons. est. L T documentalmente il nuovo pagamento del titolo all'effettivo beneficiario in quanto il documento prodotto non era quietanzato. Unipolsai Assicurazioni SPA (già denominata Fondiaria Sai SPA) propone ricorso per cassazione con due mezzi, illustrati da memoria;
Poste Italiane SPA replica con controricorso e memoria.

RITENUTO CHE:

1.1. Le questioni affrontate nel presente giudizio riguardano un assegno non trasferibile di traenza per indennizzo assicurativo emesso su disposizione della società assicurativa (Assitalia) dalla banca trattaria (Unicredit) ed inviato da questa al beneficiario a mezzo posta ordinaria. L'assegno veniva pagato dalla negoziatrice Poste Italiane, previa identificazione, ad un soggetto che successivamente risultava non essere l'effettivo beneficiario del titolo, di guisa che la società assicuratrice, attrice nel giudizio risarcitorio, aveva dovuto emettere altro assegno a favore dell'assicurato.

1.2. Tale vicenda si inscrive nel tema concernente la natura della responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, affrontato nelle sentenze n.12477 e 12478/2018 delle Sezioni Unite. Queste, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione della legge n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Corte Cass. Sez. 1, R.G.N. 1052/2015 Cons. est. L T Sentenza n. 3133 del 07/10/1958;
id. Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 09/02/1999;
id. Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12/03/2003;
id. Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25/08/2006;
id. Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010;
id. Sez. 3, Sentenza n. 22816 del 10/11/2010;
id. Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25/08/2014 ed id. Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016;
id. Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016;
id. Corte Sez. 6-3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 09/07/1968;
id. Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978;
id. Sez. 1, Sentenza n. 686 del 25/01/1983;
id. Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 11/10/1997;
id. Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016), hanno ritenuto di condividere le soluzioni espresse da quest'ultimo orientamento in quanto ritenuto maggiormente conforme alla natura di tipo contrattuale della responsabilità della banca, affermando il seguente principio « Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r. d. n. 1736 del 1933 (c. d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.».
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