Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 46898

CASS
Sentenza
19 novembre 2019
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19 novembre 2019

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Il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile con ricorso alla corte di appello anche per il merito. (Vedi: SS.UU. n. 17/1992, Rv. 191786).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 46898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46898
Data del deposito : 19 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

46 898-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. 21 Mariastefania Di Tomassi -CC 26/09/2019 Giovanni Diotallevi R.G.N. 7816/2019 Maria IC Relatore - Giorgio Fidelbo Angela Tardio Stefano Mogini Salvatore Dovere Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO ZI, a Tricase il 16/04/1975, legale rappresentate della IGECO Costruzioni s.p.a. avverso l'ordinanza del 03/12/2018 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Maria IC;
lette le richieste del Pubblico Ministero, nelle persone dei Sostituti Procuratori generali Elisabetta Ceniccola e Simone Perelli, che hanno concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. M RITENUTO IN FATTO 1. Ha proposto ricorso per cassazione ZI TO, avverso il provvedimento in data 10 dicembre 2018 del Tribunale di Roma Sezione - specializzata per le misure di prevenzione -, con il quale è stata rigettata la richiesta di applicazione del controllo giudiziario all' impresa oggetto della società per azioni rappresentata dalla stessa.

1.1. Il precedente 23 novembre 2018 la TO, quale legale rappresentante di IGECO Costruzioni S.p.A., aveva richiesto al competente Tribunale di Roma l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario di azienda, prevista dall'art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Soltanto poco tempo prima, infatti, l'art. 34- bis cit. era stato aggiunto al citato corpo normativo dall'art. 11 della legge 17 ottobre 2017, n. 161. Il presupposto di tale richiesta erano state come previsto dal comma 6 del citato articolo di legge - la precedente emissione, nei confronti dell'impresa in questione, di informazione antimafia interdittiva del prefetto ai sensi dell'art. 84, comma 4, e 91 d.lgs. n. 159/2011 e la conseguente impugnazione, in sede amministrativa, del provvedimento prefettizio: questo era stato adottato in seguito all'accertamento di anomalie nelle vicende organizzative, gestionali e operative della società, con coinvolgimento degli amministratori in fatti di rilievo penale e accertata presenza, tra i dipendenti, di personale appartenente ad associazioni mafiose.

1.2. Il Tribunale, col provvedimento sopra citato, aveva rigettato la richiesta in ragione della avvenuta assunzione, alle dipendenze della società in questione, di numerose persone legate ad associazioni di stampo mafioso e della constatazione della implicazione di soggetti in posizioni apicali nella compagine sociale, in patti corruttivi con rappresentanti dei comuni ove l'impresa operava. In altri termini, ad avviso del Tribunale, non ricorrevano i presupposti per disporre il controllo giudiziario dell'impresa, essendo emersa una stabile e, - dunque, non occasionale, come invece richiesto della legge - agevolazione di esponenti di appartenenti ad associazione mafiosa (Sacra Corona Unita), quale prezzo della corruzione, tra l'altro, di esponenti della giunta di Cellino San Marco, al fine di ottenere vantaggi illeciti per l'impresa. Veniva anche affermato dal Tribunale che AS TO, titolare di fatto dell'attività economica, era dedito alla commissione di delitti con fini di lucro, 2 자 essendo stato sottoposto a misura cautelare coercitiva per il reato di corruzione aggravata continuata, analogamente alla figlia ZI, condannata in primo grado per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., reato poi dichiarato prescritto in appello.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ZI TO deducendo la violazione dell'articolo 34-bis più volte menzionato, sia in ragione di violazione di legge che di vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

2.1. Ha sostenuto, sotto il primo profilo, che il Tribunale avrebbe illegittimamente inserito nel catalogo delle condizioni il cui controllo era ad esso demandato, anche il requisito della agevolazione di soggetti appartenenti alle categorie criminali descritte dall'articolo 34 d.lgs. n. 159/2011, l'occasionalità di tale agevolazione e la pericolosità del titolare dell'attività economica: condizioni che sarebbero invece rimesse al sindacato esclusivo del tribunale amministrativo regionale, investito dell'impugnazione contro l'interdittiva prefettizia. Tanto si desumerebbe oltre che dall'autonomia dei due sistemi normativi quello amministrativo e quello del giudice della prevenzione anche dal testo del comma 6 dell'articolo 34-bis, il quale regola l'ipotesi della richiesta di controllo giudiziario proveniente dall'impresa, senza prevedere il requisito dell'occasionalità della agevolazione o quello della sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, a differenza di quanto accade per l'ipotesi di richiesta proveniente dal pubblico ministero (oppure di misura disposta d'ufficio), regolata dal comma 1 della stessa norma. Tale interpretazione sarebbe rafforzata dal comma 2, lett. b) dello stesso art. 34-bis, a mente del quale il potere del tribunale è limitato alla nomina del giudice delegato dell'amministratore giudiziario, laddove, nel caso di richiesta proveniente dall'ufficio pubblico, il tribunale titolare anche del potere dispositivo di peculiari obblighi a carico dell'impresa. Ad avviso della difesa, in conclusione, la verifica della persistenza del condizionamento mafioso e del livello della agevolazione, nel caso di richiesta dell'impresa, sarebbe posticipata al termine del periodo di controllo giudiziario e sulla base delle relazioni dell'amministratore.

2.2 Con il secondo motivo la difesa ha denunciato il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui questo ha argomentato la sussistenza di una stabile agevolazione a favore di ambienti criminali e dei presupposti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti degli amministratori di IGECO. Рабад 3 Ha illustrato le ragioni rappresentate nel ricorso al Tribunale amministrativo, sottoposto anche al giudice della prevenzione per dimostrare che il rapporto di lavoro con il dipendente infedele era stato risolto e che i dipendenti con pregiudizi penali di varia natura erano consistentemente di meno di quelli evidenziati dal prefetto nella misura interdittiva, rispetto alla quale non era stata esercitata alcuna valutazione critica autonoma. Anche le considerazioni sulla idoneità soggettiva degli amministratori ad essere sottoposti a misure di prevenzione erano del tutto inidonee a sostenere la applicabilità nei loro confronti della misura patrimoniale che presuppone la non avvenuta dimostrazione della provenienza dei beni posseduti. Ha sottolineato, infine, che il reato per il quale è stato perseguito AS TO non rientra fra quelli richiamati dall'articolo 34 d.lgs. n. 159/2011. 3. Con requisitoria scritta del 25 marzo 2019, il Procuratore generale ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. Ha riconosciuto, in particolare, che il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione in virtù di quanto previsto dall'articolo 127 cod. proc. pen., norma richiamata espressamente dall'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, evocando in senso conforme la pronuncia di questa Corte, Sez. 5, n. 34526 del 2 luglio 2018. 3.2. Nel merito ha chiesto che sia riconosciuta infondata la tesi difensiva sui limiti dei poteri di accertamento configurabili in capo al tribunale, escludendo che possa giungersi a individuare una sorta di automatismo fra richiesta dell'impresa e conseguente accoglimento di essa.

4. Con nota depositata l'8 maggio 2019 la difesa ha replicato alle osservazioni Procuratore generale, segnatamente contestando i rilievi sulla non del occasionalità della agevolazione di soggetti appartenenti alle categorie descritte dall'articolo 34 d.lgs. cit.

5. La Sesta Sezione penale di questa Corte, con ordinanza del 15 maggio 2019 ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla impugnabilità del provvedimento del tribunale che abbia rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario sollecitato ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 ed ha rimesso la questione a queste Sezioni Unite.

6. Con decreto del 6 giugno 2019 il Presidente aggiunto ha fissato, per la trattazione del ricorso, l'odierna udienza in camera di consiglio. उ 4 7. Con nuova requisitoria del 28 giugno 2019, la Procura generale ha insistito sulla richiesta di inammissibilità del ricorso, rappresentando peraltro nuovi argomenti a sostegno del sopravvenuto mutamento della posizione dell'Ufficio in ordine al tema della impugnabilità del provvedimento oggetto del ricorso e sostenendo la tesi della radicale inoppugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito: "Se il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sia impugnabile con ricorso per cassazione".

2. Appare utile premettere, alla disamina del quesito, un breve riepilogo della progressione normativa che ha caratterizzato l'ambito nel quale, da ultimo, con legge 17 ottobre 2017, n. 161, è stato introdotto, nel d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, l'istituto del controllo giudiziario disciplinato dall'art. 34-bis. Altresì necessario appare premettere la analisi della natura di tale istituto e della ratio della novità legislativa. Doveroso appare segnalare da subito che alla detta progressione normativa si addice forse di più la definizione di stratificazione per aggiunta, posto che le innovazioni legislative registrate non sempre sono

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