Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2023, n. 05569

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2023, n. 05569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05569
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17742-2021 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-ricorrente -

contro

A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI AVIGNONESI

5, presso lo studio dell'avvocato A A, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 51018/2020 dinanzi al GIUDICE DI PACE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GEPPE LOCATELLI, il quale conclude per la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2020, l’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione per sentir accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale e la responsabilità del Concessionario dell’Agenzia delle entrate in ordine alla riscossione riguardante il mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di S S e, per l’effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, della somma di euro 139,00, oltre maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso Concessionario, ai sensi dell’art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali. In particolare, a sostegno della formulata domanda, la società attrice contestava l’inadempimento del citato Concessionario nell’esazione del ruolo di cui alla menzionata cartella esattoriale emessa in danno del Sarracino, da ritenersi riconducibile alla sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 37278/2016, con la quale era stata accolta l’opposizione avanzata dal citato contribuente ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso la suddetta pretesa esattoriale per intervenuto decorso del termine di prescrizione. Con comparsa di risposta del 29 giugno 2021 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione e, comunque, della giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella contabile (o, in subordine, di quella del giudice amministrativo), instando, in ogni caso, per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto della domanda. In pendenza dell’instaurato giudizio, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione ha proposto, con ricorso notificato il 30 giugno 2021, regolamento preventivo di giurisdizione per sentir accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda formulata dall’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. per difetto assoluto di giurisdizione o, in via subordinata, per sentir affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti e, in linea ancora più gradata, di quella del giudice amministrativo. A fondamento del ricorso formulato ai sensi dell’art. 41 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha premesso che la società attrice, alla stregua delle specifiche previsioni del suo Statuto e della circostanza che in data 18 dicembre 2014 la stessa aveva sottoscritto un contratto con la Napoli Holding s.r.l. avente ad oggetto la gestione del servizio di trasporto urbano di superficie e metropolitano del Comune di Napoli, affidata secondo le modalità dell’in house providing , dovesse considerarsi avente natura pubblicistica, agente secondo le appena indicare modalità e in applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Di poi, la ricorrente ha messo in rilievo che, nella fattispecie dedotta in giudizio, l’A.N.M. s.p.a. aveva agito non per l’esercizio di un’attività di recupero di crediti derivanti da ruoli esattoriali in base ad un titolo contrattuale (quindi iure privatorum), bensì per legge in virtù di una disciplina integralmente pubblicistica, ovvero del d.P.R. n. 692/1973, per quanto attinente al procedimento, e del d.lgs. n. 112/1999 (come integrato dall’art. 1 del d.l. n. 193/2016), con riguardo ai rapporti intercorrenti fra soggetto impositore che forma i ruoli e l’Agente di riscossione. Alla stregua di tale inquadramento, la ricorrente ha, in primo luogo, dedotto il difetto assoluto di giurisdizione perché la domanda si porrebbe in contrasto con la disciplina speciale di cui agli artt. 19 e 20 del citato d. lgs. n. 112/1999 in tema di comunicazioni di inesigibilità e procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, non essendosi proceduto al preventivo esperimento (e a prescindere dagli esiti) del procedimento amministrativo previsto da dette norme, potendo il controllo di merito sull’esigibilità essere avviato dall’ente impositore solo dopo il decorso dei termini contemplati dall’art. 1, comma 684, della legge n. 190/2014. In via gradata, la ricorrente ha prospettato l’appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l’azione dovrebbe ritenersi esercitata dalla A.N.M. s.p.a. per conseguire quanto asseritamente dovuto da essa ADER nella qualità di agente contabile nell’ambito della propria gestione e, quindi, ricadendo la domanda nella materia della contabilità pubblica. In linea più subordinata, la ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, in relazione al disposto dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 104/2010 (cd. c.p.a.), alla stregua del quale appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a concessioni di pubblici servizi.

2. Ha resistito con controricorso l’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a., contestando l’eccepito di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo, in primo luogo, la sua qualità di soggetto di diritto privato, il cui patrimonio sociale non può considerarsi di natura pubblica, ovvero riconducibile a quello di un ente pubblico. Ha aggiunto, poi, la controricorrente che la controversia dalla stessa intentata non ha ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito – affidato all’ADER – con riferimento al recupero della somma imputata alla sanzione irrogata a carico del suddetto contravventore S S (per la violazione consistita nella mancata esibizione del titolo di viaggio) e non riscossa per omessa notifica della cartella di pagamento, con conseguente mancato introito del credito e l’arrecamento del derivante danno al patrimonio sociale della medesima A.N.M., da qualificarsi, per l’appunto, come società azionaria di diritto privato, donde l’esclusione della configurazione di un danno erariale. Inoltre, la società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo con cui la ricorrente ha denunciato il difetto assoluto di giurisdizione, venendo in rilievo, con riguardo al procedimento previsto dagli artt. 19 e 20 del d. lgs. n. 112/1999, non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione, quanto piuttosto le modalità ed il tempo del suo esercizio. La controricorrente ha dedotto anche l’insussistenza della possibile giurisdizione del giudice amministrativo (come sostenuto, in via gradata, dalla ricorrente), ricadendo la causa instaurata, tutt’al più, in quelle concernenti indennità, canoni e – in par ticolare – altri corrispettivi, costituenti l’ambito del contenzioso escluso dalla giurisdizione esclusiva di detto giudice in relazione al disposto dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Infine, la società A.N.M. ha inteso ribadire l’appartenenza della controversia alla cognizione del giudice ordinario, sul presupposto che il rapporto intercorrente tra la stessa e l’ADER ha i contenuti di un rapporto con rappresentanza “ex lege”, la cui responsabilità è disciplinata e rientra, ai sensi dell’art. 1710 c.c., in quella del concessionario incaricato al recupero del credito, donde la configurabilità di una responsabilità di tipo contrattuale.
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