Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2022, n. 14707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2022, n. 14707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14707
Data del deposito : 14 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • AR PO SA nata a [...] il [...] • LI UN nato a [...] il [...] • BI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2020 della Corte di Appello di Brescia;
PARTE CIVILE: IO MA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattato con contraddittorio orale;
udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore della parte civile, avv. Vittorio LI del foro di Milano, che ha concluso riportandosi alle note scritte ed alla richiesta di liquidazione delle spese che deposita.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 21/01/2020 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/01/2017 dal Tribunale di Brescia, così provvedeva, in merito agli appelli (anche) di US LI SA, LI UN, BB ER: - previa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato ex art. 474 cod. peri., confermava il giudizio di responsabilità della US per la ricettazione contestata sub A) in relazione alla vendita di merce con marchi contraffatti, rideterminando la pena;
- riduceva la pena inflitta al BB in relazione ai reati ex artt. 648 e 474 cod. pen. contestati al capo E);
- confermava la condanna del LI per gli stessi reati sub E);
- confermava le statuizioni civili in favore della parte costituita IO MA s.p.a. a carico degli imputati.

2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione difensori dei suddetti imputati.

2.1 Nell'interesse di US LI SA si è eccepito: il vizio di motivazione circa la consapevole detenzione di beni con marchi contraffatti, attesa la prova documentale (bolle di consegna e fatture) dell'acquisto della merce attraverso canali tracciabili;
la violazione di legge per l'utilizzo a fini probatori di relazioni sulla contraffazione redatte da ausiliari di PG, prive dell'efficacia di elaborato peritale;
la mancata disapplicazione della recidiva contestata atteso il decorso di un considerevole arco temporale dalla commissione dei fatti.

2.2 Nell'interesse di LI UN si è eccepito il vizio di motivazione circa la richiesta, disattesa dalla corte di merito, di riqualificare la ricettazione in concorso nel reato di contraffazione nonché circa l'applicazione della recidiva qualificata contestata, basata in via esclusiva sui precedenti penali dell'imputato senza approfondimento sulla effettiva progressione della sua capacità criminale. Con atto del 30/05/2020 il difensore ha proposto un ulteriore motivo, deducendo la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474, comma secondo ,cod. pen.

2.3 Nell'interesse di BB ER si è eccepito il vizio di motivazione in ordine: alla ricostruzione, da ritenersi errata, dei fatti avvenuti il Brescia il 24/09/2009 contestati al capo E), emergendo dalle risultanze istruttorie l'estraneità del ricorrente ai reati ex artt. 648 e 474 cod. pen. (il ricorrente si era limitato a mettere a disposizione del LI un box, all'interno del quale non era stata rinvenuta la merce oggetto di sequestro senza accertamento che consentisse altresì di ritenere che all'interno del locale fossero stati custoditi beni di provenienza illecita);
all'omessa disapplicazione della recidiva in assenza dei presupposti di legge.

3. Il ricorso della US è inammissibile.

3.1 Con il primo motivo si reiterano censure estranee al giudizio di legittimità, prospettandosi una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.In ogni caso, la Corte di appello ha evidenziato in termini logici e coerenti con le prove acquisite che l'imputata era consapevole della natura contraffatta e fdunquei della provenienza delittuosa dei beni detenuti e ricevuti per la vendita;
ha valorizzato a tal fine i contenuti delle conversazioni intercettate prima della perquisizione, le dichiarazioni rese dalla stessa US agli inquirenti, i pareri espressi dagli

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