Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2019, n. 29754

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In tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, il termine di decadenza introdotto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 47 del 2004), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 anche nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla predetta data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2019, n. 29754
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29754
Data del deposito : 15 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

T IT IR 15 NOV. 2019 D : T N AULA 'B' E S E • 29754/19 A N w w w O I Z A R Oggetto T S REPUBBLICA ITALIANA I G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 13807/2017 Cron.29754 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. A M Presidente Ud. 17/09/2019 Dott. ENRICA D'ANTONIO Rel. Consigliere PU Consigliere Dott. P GY Consigliere Dott. R MNO Consigliere - Dott. D CRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13807-2017 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, 2019 MANUELA MASSA;
2784 ricorrente

contro

C M;
intimato avversO la sentenza n. 4535/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2016 R.G.N. 806/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso l'accoglimento;
udito l'Avvocato PATRIZIA CIACCI per delega verbale Avvocato EMANUELA CAPANNOLO. RG n 13807/2017 FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a Mario C, n.q. di tutore di Giovanni C, l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità. Secondo la Corte territoriale non era applicabile in via retroattiva il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, d.l. n. 629/2003, conv. in L. n. 326/2003, in quanto tale norma era entrata in vigore dopo l'inizio della procedura amministrativa e la comunicazione del verbale di visita.

2. Avverso la sentenza ricorre l'Inps. Il C è rimasto intimato. Con ordinanza interlocutoria n. 27265/2018 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la trattazione all'udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. L'Inps denuncia violazione dell'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, e dell'art. 252 disp. att. c.c. Secondo l'Istituto si tratta di esaminare se la decadenza semestrale dall'azione proposta introdotta dall'art. 42, comma 3, del D.L. n 269/2003, conv. in L. n. - 326/2003, la cui efficacia è stata differita al 31/12/2004 dal D.L. n. 355/2003 - , operi soltanto per le situazioni instaurate dopo l'1/1/2005, come ritenuto dalla Corte territoriale, oppure se l'art. 42 sia applicabile a decorrere dall'entrata in vigore della norma e cioè dall'1/1/2005, con la conseguenza che in tale ultimo caso si sarebbe maturata la decadenza. Deduce che il C aveva richiesto il ripristino delle prestazioni a decorrere dal provvedimento di revoca del 19/3/1997 con ricorso depositato il 15/2/2007;
che il Tribunale aveva ritenuto non applicabile il termine semestrale di cui al cit. art. 42 in quanto la comunicazione del verbale di visita era stata ricevuta dal ricorrente in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 42 medesimo;
che l'Istituto, in appello, aveva riproposto l'eccezione di decadenza ex art. 42, il cui termine doveva decorrere dall'entrata in vigore della norma e cioè dall'1/1/2005, termine non rispettato nel caso di specie. A conforto della propria tesi l'Inps richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15352/2015, la quale, dovendo decidere sull'applicabilità o meno del termine triennale di decadenza 1 RG n 13807/2017 introdotto dalla L. n. 238/1997 al fine della richiesta dell'indennizzo per epatite contratta a seguito di trasfusioni, aveva ritenuto applicabile la nuova disciplina anche alle situazioni già in essere, però con decorrenza del termine fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

4.Il motivo è fondato. L'art. 42, terzo comma del d. I. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, dopo aver dichiarato non più necessario il ricorso amministrativo ai fini della procedibilità della domanda, ha introdotto una nuova decadenza per l'esercizio dell'azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo.

5. In mancanza di una specifica disciplina transitoria il nuovo istituto della decadenza è stato ritenuto applicabile da questa Corte in numerose pronunce (cfr. Cass. n. 9038/2011, n. 9647/2012, n. 21812/2014, n. 11484/2015, n. 23121/2016, n. 23524/2016 e n. 4001/2017) ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal

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